Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7233 del 14/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/03/2019, (ud. 14/12/2018, dep. 14/03/2019), n.7233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud Spa, Direzione Regionale Lazio, in persona del

Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso,

dall’Avv. Pasquale Varì, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo, alla via Leonida Bissolati n. 76 in Roma;

– ricorrente –

Edenet – Associazione Tecno Scientifica per Energia e Sviluppo

Ambientale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in

calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppina Dell’Aquila e

Giovanni Del Re, i quali hanno indicato recapito PEC, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, alla via

Virginio Orsini n. 21 in Roma;

– controricorrente –

e nei confronti di

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma 3, in persona

del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed

elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei

Portoghesi n. 12 in Roma;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Roma il 16.04.2012 e pubblicata il 15.05.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Paolo Di Marzio;

esaminata la memoria depositata, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.,

dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata per legge a

titolo universale nei rapporti, attivi e passivi, anche processuali,

di Equitalia Servizi di Riscossione Spa (a sua volta incorporante

Equitalia Sud Spa);

la Corte osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Associazione Edenet Onlus riceveva dall’Incaricato per la riscossione la notifica di tre intimazioni di pagamento, recanti nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Proponeva perciò impugnazione, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, al fine di conseguire l’annullamento delle ingiunzioni, con atto depositato il 22.10.2009. Contestava che non erano “state notificate le cartelle prodromiche e conseguentemente i crediti portati nelle intimazioni” erano rimasti prescritti, “inoltre, ha sostenuto il mancato rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25” (ric., p. 9). Si costituiva l’Ente impositore, l’Agenzia delle Entrate, ma non l’Incaricato per la riscossione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che, in conseguenza della mancata costituzione dell’Incaricato per la riscossione, non vi era prova della regolare notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, e pertanto annullava le intimazioni di pagamento.

Proponeva impugnazione, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, l’Incaricato per la riscossione: Equitalia Sud Spa, producendo le relate di notifica delle cartelle. L’adita CTR respingeva il ricorso, reputando tardiva la produzione della documentazione attinente le notifiche perchè intervenuta in grado di appello.

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Roma ha proposto ricorso per cassazione l’Incaricato per la riscossione, Equitalia Sud Spa, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste con controricorso l’Associazione Edenet Onlus. Per conto dell’Incaricato per la riscossione è stato quindi proposto un secondo ricorso, cui la Associazione Edenet Onlus ha replicato con ulteriore controricorso. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – La ricorrente Equitalia Sud Spa con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contesta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in cui è incorsa la Commissione Tributaria Regionale per aver erroneamente ritenuto tardiva la produzione documentale delle relate di notifica delle cartelle esattoriali perchè effettuata in grado di appello.

Preliminarmente occorre valutare quale rilievo processuale possa attribuirsi al secondo ricorso proposto da Equitalia Sud Spa. Occorre in proposito osservare che la seconda costituzione dell’Incaricato per la riscossione è avvenuta mediante diverso atto e diverso difensore (Avv. Paolo Puri), senza revoca del precedente difensore, e senza tenere alcun conto dell’impugnativa precedentemente proposta dalla stessa parte. Non può dunque ritenersi che Equitalia Sud Spa abbia inteso sostituire il proprio difensore, oppure nominarne un ulteriore, e che il nuovo difensore abbia depositato mere note integrative.

La proposizione del secondo ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

Tanto premesso:

2.1. – Con il proprio motivo d’impugnazione la ricorrente, incaricato per la riscossione, censura la decisione adottata dall’impugnata Commissione Tributaria Regionale, per aver ritenuto tardiva la produzione delle relate di notifica delle cartelle esattoriali, in quanto intervenuta soltanto in grado di appello.

Invero il giudizio tributario, in materia di proposizione nel giudizio di appello di nuove domande ed eccezioni, nonchè di nuovi documenti, detta una disciplina propria, sensibilmente differente rispetto a quella vigente nel rito civile ordinario. Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, infatti, “Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa non imputabile”. Il secondo comma della stessa disposizione prevede poi che: “E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, ed occorre ricordare che le relate di notifica sono, appunto, dei documenti. Il dettato testuale della norma, pertanto, evidenzia un primo limite nella motivazione della decisione impugnata, non avendo la Commissione Territoriale evidenziato per quale ragione abbia ritenuto la produzione delle relate di notifica non risultare “necessaria ai fini della decisione”. Inoltre, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, prevede che: “Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio…” e, al comma 2, dispone: “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”. Secondo la condivisibile interpretazione del diritto vivente fornita dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, occorre quindi rilevare, il divieto di proposizione di nuove eccezioni deve essere riferito alle sole eccezioni in senso stretto, pertanto quelle che, eccezionalmente (Cass. S.U., sent. 25.5.2001, n. 226), siano riservate dalla legge alla sola iniziativa di parte (Cass. S.U., sent. 27.2016, n.1518, e già Cass. sez. V, sent. 5.12.2014, n. 25756). Le censure che siano volte a negare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, salvo diversa esplicita previsione legislativa, appartengono pertanto alla categoria delle eccezioni in senso lato, o mere difese. Tra queste devono ritenersi ricomprese le eccezioni che siano volte a far valere la validità delle notifiche di atti prodromici, negata dalla contribuente, che su questo argomento fonda la propria pretesa di annullamento dell’atto impugnato.

Merita ancora di essere segnalato come, in materia che presenta affinità con quella in esame nel presente giudizio, la Suprema Corte abbia avuto occasione di statuire che “in materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado; nè il documento contenente la dichiarazione di un terzo (nella specie, del portalettere che attesta di aver notificato gli avvisi di accertamento) è escluso come fonte di prova”, Cass. sez. V, sent. 27.3.2013, n. 7714. Nel caso di specie, peraltro, vi è anche di più. La stessa Associazione Edenet Onlus ammette esplicitamente (cfr. p. VI del controricorso), che le relate di notifica in questione risultavano già allegate al fascicolo processuale di primo grado, avendole essa stessa prodotte. Non ci troviamo in presenza, pertanto, di nuovi documenti prodotti solo in grado appello, e deve pure ricordarsi che è consentito al giudice esprimere, sui documenti allegati agli atti del processo, una valutazione anche diversa da quella fornita dalla parte che abbia provveduto alla loro produzione. Inoltre, deve anche tenersi conto del condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato proprio in riferimento al giudizio tributario, secondo cui “il documento… prodotto… nel giudizio di primo grado, deve ritenersi acquisito automaticamente e ritualmente in quello di gravame”, Cass. sez. VI-V, ord. 25.6.2018, n. 16652. Ancora, il dato di fatto incontestato che il ricorso della Associazione Edemet Onlus fosse diretto proprio a far valere la invalidità delle notifiche delle cartelle esattoriali effettuate nei suoi confronti, e la produzione delle relate di notifica sia stata effettuata dalla stessa parte, consentono di escludere che la contestazione dell’affermata invalidità delle notifiche, proposta dall’Incaricato per la riscossione in grado di appello, possa aver sortito l’effetto di ampliare il thema decidendum.

Per le ragioni esposte, il motivo di ricorso merita, pertanto, di essere accolto.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. L’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale capitolina che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio uniformandosi ai principi innanzi esposti. Lo stesso Giudice provvederà pure a regolare fra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso proposto da Equitalia Sud Spa, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche a disciplinare le spese di lite del presente giudizio di cassazione

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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