Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7233 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 04/03/2022), n.7233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3127-2021 proposto da:

B.R., P&B SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RAFFAELE DONADINI;

– ricorrenti –

contro

P.L., P.F., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARIA GORGOGLIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2500/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

B.R. e P&B s.a.s. in liquidazione proponevano, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza n. 2500 del 2020 della Corte di appello di Milano esponendo che:

– avevano convenuto in giudizio P.F. per ottenere la revocazione di una sentenza del Tribunale di Como;

– la domanda di revocazione era stata basata sull’emergenza di documenti prima sconosciuti, in altra causa, da parte dell’avvocato di B.;

– il Tribunale adito, davanti al quale aveva resistito P., aveva pronunciato la sentenza appellata dai deducenti che così avevano introdotto il grado di giudizio definito dalla Corte territoriale con la decisione oggetto dell’impugnativa di legittimità;

resisteva con controricorso P.F..

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 656 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando l’effetto ostativo dell’inibizione alla revocazione stabilita per il decreto ingiuntivo, azionato con l’esecuzione opposta introducendo il giudizio esitato nella sentenza in questa sede impugnata, proprio perché si trattava di giudizi autonomi;

con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dai documenti rinvenuti e non allegati, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, al ricorso per decreto ingiuntivo;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3, e dell’art. 656 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che la revocazione avrebbe dovuto proporsi, nei limiti ammessi, avverso il decreto ingiuntivo, mancando di constatare che i documenti a tal fine decisivi erano stati rinvenuti successivamente;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

risulta infatti dall’atto in parola che la procura correlata è stata rilasciata a margine dell’atto di citazione in appello;

questa Corte ha chiarito che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale così controversa, sicché il ricorso è inammissibile qualora la suddetta procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, o anche del secondo grado (cfr., ad esempio, Cass., 11/09/2014, n. 19226, Cass., 27/08/2020, n. 17901; in motivazione, ribadisce il principio, di recente, Cass., Sez. U., 19/11/2021, n. 35466);

spese secondo soccombenza a carico dell’avvocato, essendo stata spesa una procura rilasciata per altre fasi del processo e come tale mancante per quello odierno (Cass., Sez. U., 10/05/2006, n. 10706 e succ. conf.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avvocato Raffaele Donadini alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.700,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dell’avvocato Raffaele Donadini, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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