Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7232 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CREDIT SECURITIZATION L.L.C. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tembien n. 15, presso

lo studio dell’avv. FUSCO Flavio Maria, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, sez. 34^, n. 419, depositata il 13.11.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

udito, per la società contribuente, l’avv. Flavio Musto;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, in quattro motivi, avverso la decisione della Commissione Tributaria del Lazio indicata in epigrafe, resa in sede di giudizio di ottemperanza, che risulta così testualmente motivata: “Il ricorso per ottemperanza è fondato e va, pertanto, accolto. Ricorrono, infatti, le condizioni richieste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10: sentenza passata in giudicato, diffida e messa in mora, pagamento non satisfattorio considerando che gli interessi seguono per legge come accessori naturali del capitale a rimborso maturati fino all’effettivo soddisfo. La mancata costituzione in giudizio dell’Ufficio e la sua mancata comparizione in udienza confermano la giustezza e la debenza della ulteriore somma chiesta a rimborso: il principio generale di non contestazione, che informa il sistema processuale civile e tributario, in ossequio al principio dispositivo del processo, rende i fatti dedotti dal contribuente pacifici e pienamente provati (…).

L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’Ufficio (…) al pagamento a rimborso della somma di Euro 2.170.516,77 in favore del contribuente ricorrente”;

che la società contribuente resiste con controricorso;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “e formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, a fronte di un giudizio per l’ottemperanza ad un giudicato su un rimborso di Iva indebitamente versata, sia consentito al giudice ritenere provata la richiesta di pagamento di una ulteriore somma a titolo di interessi a causa della contumacia dell’Ufficio e se conseguentemente sìa illegittima una sentenza che in tale situazione riconosca la maggiore somma richiesta anzichè verificare l’esatta portata del giudicato”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, in subordine, in relazione ai medesimi presupposti: “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

– che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione della L. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 5 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, in sede di rimborso dell’Iva indebitamente assolta, gli interessi spettino dalla data dell’istanza di rimborso anzichè del versamento indebito e se conseguentemente sia illegittima per violazione della L. n. 29 del 1961, art. 5, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, adita in sede di ottemperanza ad un giudicato che nulla aveva statuito al riguardo, abbia riconosciuto il diritto agli interessi dalla data del pagamento (16.8.1985) anzichè da quella dell’istanza di rimborso (20.6.1996)”;

con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, in subordine, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1194 c.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e formula il seguente quesito di diritto:

“dica la Corte se, in sede di un giudizio per l’ottemperanza ad un giudicato su un rimborso di Iva indebitamente versata, sia applicabile il principio di imputazione del pagamento prima agli interessi di cui all’art. 1194 c.c. e se conseguentemente sia illegittima per violazione di tale norma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che quantifichi l’importo degli interessi applicando tale principio”;

osservato:

che il primo motivo ricorso appare manifestamente fondato;

– che, invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema (cfr. Cass. 14623/09, 10182/07);

– che gli ulteriori motivi restano assorbiti;

ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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