Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7232 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28504/2015 proposto da:

B.L., L.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE,

MAURIZIO CIMETTI, in forza di procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

III 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA CORRENTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MORENO ZANTEDESCHI, GUIDO

BEGHINI, LAPO GUADALUPI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.A., B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1139/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

V.L. conveniva innanzi al Tribunale di Verona L.E. e la moglie B.L., affinchè, previo accertamento della sottrazione ad opera dei convenuti delle somme appartenenti alla defunta V.M., gli stessi fossero condannati al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla sua quota ereditaria.

Deduceva che la sorella V.M. era deceduta senza figli, e che con testamento olografo aveva istituito eredi universali i fratelli V.L., A. e P. (alla quale, essendo premorta, erano succedute le figlie B.L. e R.). A causa di problemi di mobilità aveva inizialmente delegato per l’amministrazione dei suoi beni, L.E. e la moglie B.L., i quali avevano successivamente, sempre al fine di gestire i beni della defunta, acceso un conto corrente cointestato a loro e alla de cuius, conto però alimentato solo da denaro della V..

Tuttavia i convenuti pochi giorni prima del decesso avevano trasferito la maggior parte delle giacenze su di un deposito intestato solo a loro, appropriandosi quindi indebitamente di beni ereditari.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale con la sentenza n. 2770 del 6 ottobre 2006 rigettava la domanda ritenendo che la cointestazione dei vari rapporti bancari (conto corrente e dossier titoli) rispondeva ad un intento di liberalità della defunta, sicchè le somme reclamate erano estranee all’asse ereditario.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1139 del 5/5/2015 riformava la decisione di prime cure.

Osservava che, una volta ritenuta pacifica la provenienza di tutte le somme che avevano alimentato i rapporti bancari, dalla V., la mera cointestazione degli stessi rapporti non poteva far presumere l’animus donandi.

Nella specie, emergeva invece che la cointestazione rispondeva alla diversa esigenza di assicurare l’amministrazione del patrimonio della V. da parte dei convenuti, tenuto conto delle progressive difficoltà fisiche della prima che le impedivano di poter attendere in maniera ordinaria ai propri affari.

Alcun valore poteva poi essere attribuito al fatto che il testamento della defunta prevedesse l’istituzione come eredi dei tre fratelli, non potendosi ritenere che la cointestazione fosse un modo per compensare la donazione di un immobile effettuata in favore della figlia dell’attore.

In particolare andava escluso che l’operazione oggetto di causa rispondesse alla volontà di escludere dalla successione i parenti del defunto marito della de cuius, atteso che tale intento era già stato raggiunto con la redazione del testamento; inoltre non si comprendeva la ragione della cointestazione al L., che è solo il coniuge di una delle nipoti della de cuius, e quindi escluso dal novero dei successibili; infine se effettivamente trattavasi di donazione, non era dato comprendere la ragione per la quale i donatari, pochi giorni prima della morte, avevano sottratto quasi l’intero ammontare delle giacenze dal conto cointestato per farle confluire su un conto solo ad essi cointestato.

Per l’effetto previa ricostruzione dell’ammontare delle somme appartenenti alla de cuius, condannava gli appellati al pagamento in favore dell’attore della somma corrispondente alla quota ereditaria di sua spettanza.

L.E. e B.L. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla base di tre motivi.

V.L. ha resistito con controricorso.

V.A. e B.R. non hanno svolto difese in questa fase.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Con il primo motivo si denunzia la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione nonchè per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in quanto la decisione non avrebbe in alcun modo specificato le ragioni per le quali andava escluso l’animus donandi nella cointestazione dei rapporti bancari operata dalla de cuius in favore dei ricorrenti. In particolare, ed è argomento ripreso anche nel secondo motivo, con il quale si denunzia l’omessa disamina di tale circostanza quale fatto decisivo, ai sensi del novellato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, se inizialmente era stata conferita ai convenuti solo una delega ad operare sul conto corrente intestato alla sola V., la successiva cointestazione deve reputarsi essere un chiaro indice dell’intento liberale.

L’omessa considerazione di tale elemento, nonchè del complessivo quadro probatorio, determina quindi anche la violazione della norma di cui all’art. 2729 c.c., in tema di presunzioni.

I motivi ad avviso del Collegio sono infondati.

Ed invero deve escludersi la fondatezza della denunzia dell’error in procedendo costituito dalla carenza di motivazione.

A tal fine deve richiamarsi quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8053/2014, peraltro richiamata anche dalla difesa dei ricorrenti, la quale nel fornire la corretta interpretazione del quadro normativo, alla luce della novella di cui dell’art. 360, n. 5 (norma applicabile alla fattispecie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata) ha chiarito, essendo stato ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Con la conseguenza ulteriore che non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).

Inoltre le medesime Sezioni Unite (Cass. 8054/2014) hanno altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”.

Posti tali principi, deve escludersi che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per carenza di motivazione, avendo la decisione con motivazione ampia ed argomentata illustrato le ragioni per le quali non era possibile inferire dalla cointestazione del conto la volontà di porre in essere una donazione indiretta.

Ed invero se la donazione indiretta si connota per l’eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito dalle parti, e se quindi anche la cointestazione de qua appare eccedere rispetto alle finalità di assicurare una semplice attività gestionale ad opera del cointestatario, per supplire alle eventuali difficoltà dell’effettiva titolare del patrimonio da amministrare, ciò non esime comunque dal dover riscontrare in concreto se l’eccedenza del mezzo prescelto risponda al diverso scopo di beneficiare il cointestatario (ben potendosi pensare alla diversa finalità di assicurare maggiore discrezionalità nelle scelte al gestore rispetto a quanto assicurato da una mera delega).

Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte, quello per il quale (cfr. Cass. n. 809/2014, puntualmente richiamata dalla Corte distrettuale), la cointestazione di un conto corrente ad uso esclusivo che, ai sensi dell’art. 1854 c.c., attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto fa sì presumere, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, la contitolarità dell’oggetto del contratto ma non è prova definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta, essendo invece necessario che sia fornita ad opera del preteso donatario la prova dell’animus donandi (conf. tra le più recenti Cass. n. 10991/2013; Cass. n. 26983/2008).

Il quadro probatorio, così come valutato dal giudice di merito, a fronte della pacifica provenienza delle somme che hanno alimentato i rapporti oggetto di causa, dal solo patrimonio della V., in assenza della dimostrazione dell’intento liberale nella decisione di cointestare i conti, ha quindi portato ad affermare che le somme, ivi incluse quelle stornate dal conto cointestato alla de cuius, alcuni giorni prima della sua morte, dovessero rientrare in successione, con un giudizio che, in quanto connotato da logicità, ed ispirato alla corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in materia, non appare in alcun modo censurabile.

Nè appare possibile prospettare la violazione dell’art. 2729 c.c., posto che la verifica della ricorrenza di una presunzione semplice è affidata alla “prudente” valutazione del giudice di merito, secondo il suo apprezzamento discrezionale che è stato ritenuto essere sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato secondo la giurisprudenza formatasi nella vigenza della vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Rv. 567551; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726; da ultimo, Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv. 634118), conclusione questa che deve essere a maggior ragione confetniata alla luce della nuova lettera della norma.

L’infondatezza dei primi due motivi di riflesso determina l’infondatezza anche del terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 1298 c.c..

Ed, invero, sebbene la norma invocata ponga la presunzione di eguaglianza delle quote dei cointestatari, la stessa norma contempla la possibilità che sia fornita la prova che la titolarità sia diversa da quella formale (in tal senso si veda Cass. n. 18777/2015; Cass. n. 4066/2009, che ha escluso che un cointestatario possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo per un’ipotesi in cui il saldo attivo risultava discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti).

La pacifica provenienza esclusiva delle somme oggetto di cointestazione dal solo patrimonio della defunta, come peraltro confermata anche dalla formulazione del motivo, fa sì che sia stata offerta la prova idonea a vincere la detta presunzione.

Inoltre, una volta esclusa l’esistenza di una liberalità, in conseguenza del rigetto dei primi due motivi di ricorso, non si rinviene alcuna alternativa giustificazione che possa legittimare la titolarità in capo ai ricorrenti delle somme giacenti sul conto cointestato con la de cuius, nonchè l’appropriazione di quelle invece fatte transitare su un diverso conto intestato solo ai coniugi L. – B..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del controricorrente.

Nulla a disporre per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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