Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7232 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15414-2019 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) SEZIONE

DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

II Tribunale di Campobasso con decreto in data 5/4/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di (OMISSIS) in ordine alle istanze avanzate da K.I. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di (OMISSIS) di essere fuggito dal proprio paese in quanto, dopo la morte del padre, aveva litigato violentemente con lo zio e temeva che in caso di ritorno costui lo denunciasse per farlo arrestare. Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso contenente plurime censure, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria e sussidiaria e non ha esaminato la domanda alla luce di informazioni aggiornate e precise sul paese di origine.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e circolare n. 3716 del 30/7/2015 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Campobasso, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale non è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, il quale prevede che, mediante esercizio dei poteri-doveri officiosi di indagine ed acquisizione documentale, ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo.

Infatti la sentenza impugnata riporta le dichiarazioni del ricorrente ed in particolare dopo aver ritenuto poco credibile, incoerente e priva di riscontro la versione dei fatti proprio alla luce delle dichiarazioni rese, afferma che deve essere esclusa in Costa D’Avorio una situazione di violenza diffusa ed incontrollata.

Giova ricordare, in ordine al dovere del giudice di attivare poteri officiosi di indagine e di cooperazione istruttoria officiosa, che incombe sul giudice così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e art. 27, comma 1 bis, l’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine e questa Corte ha avuto modo di precisare che le indagini sulla situazione generale esistente nel Paese del richiedente asilo devono essere specifiche ed accurate con indicazione dei siti online o delle altre fonti maggiormente accreditate che vengono consultati sul punto. Infatti:” Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte.” (Cassazione 1 sezione n. 11101/2019.)

Nel caso in esame il Tribunale non ha omesso completamente di indicare le fonti dalle quali ha tratto le informazioni sulla situazione attuale ed aggiornata della zona di provenienza del richiedente asilo, in ordine all’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e di una situazione di conflitto armato nella zona di provenienza del ricorrente, cioè la Costa D’Avorio.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla per le spese di questo giudizio.

Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-1 sezione della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA