Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7232 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 04/03/2022), n.7232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2630-2021 proposto da:

G.M.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato IVON POSTERARO;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ILDEBRANDO

GORAIN 23, presso lo studio dell’avvocato UGO SARDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITO CALDIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1251/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

G.M.T. si opponeva all’esecuzione immobiliare intrapresa in suo danno da M.S., deducendo che il bene aggredito era parte di un fondo patrimoniale costituito in favore dei coniugi Me.Or. e F.S., con atto notarile previamente annotato a margine dell’atto di matrimonio;

sospesa l’esecuzione da parte del relativo giudice, il Tribunale, davanti al quale resisteva M., accoglieva l’opposizione, riassunta per il giudizio di pieno merito, osservando che il credito di M. era fondato su scrittura privata che attestava il suo versamento di somme in favore della Meditech s.a.s., per consentire il pagamento di debiti con fornitori ed erario, e dunque senza attinenza ai bisogni familiari;

tale pronuncia veniva riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, in difetto di allegazione e prova riguardo ad altra fonte di sostentamento, poteva e doveva presumersi che soltanto dall’attività d’impresa sociale derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare dell’opponente;

precisava inoltre la Corte territoriale che, comunque, non vi era la necessaria prova della conoscenza, da parte del creditore esecutante, dell’estraneità ai bisogni familiari, neppure allegata, del negozio con cui era stato assunto il debito al momento del sorgere dell’obbligazione, tenuto conto che, al contrario, esisteva una presunzione d’inerenza a quei bisogni;

avverso questa decisione ricorre G.M.T., articolando due motivi;

resisteva con controricorso M.S..

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c., e dell’art. 12 disp. att. c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il credito per cui si procedeva era solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari, rientrando nell’attività d’impresa della s.a.s., peraltro rilevata, prima della costituzione del fondo, non oggetto di pronuncia revocatoria, dallo stesso creditore procedente;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c., e dell’art. 12 disp. att. c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la conoscenza della discussa estraneità emergeva dalla stessa scrittura di versamento delle somme oggetto del credito restitutorio, proprio perché in favore della società e in coerenza con quanto evidenziato nella prima censura;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;

va premesso che la vicenda processuale riesce comunque ad evincersi dalla complessiva lettura del gravame, comprensiva dei motivi, così evitando l’inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3;

emerge in tal modo, come in particolare desumibile dalle argomentazioni dei giudici dei due gradi di merito quali riportate nel rispetto dell’ulteriore requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che il credito per cui si procede è a titolo di restituzione di somme versate per permettere l’agibilità economica della s.a.s. che, ad avviso della Corte territoriale, era l’unica fonte di sostentamento del nucleo familiare in relazione al quale era stato costituito il fondo patrimoniale della opponente, in mancanza di diverse allegazioni e prove riguardo a qualsiasi altra;

ora, è stato chiarito che i debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o a quella professionale non assolvono di norma ai bisogni familiari sottesi al fondo patrimoniale, mentre può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto: v. Cass., 08/02/2021, n. 2904, con cui è stata cassata la decisione di appello la quale, in modo sovrapponibile alla fattispecie in questa sede in scrutinio, aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall’attività d’impresa dell’opponente;

da questo punto di vista, e per quanto basta, si può affermare che la Corte di appello è incorsa in errore di sussunzione, proprio come dedotto con la prima censura;

in coerenza, ne deriva l’errore della medesima sentenza gravata – quale censurato col secondo motivo – quando afferma che non poteva desumersi dalla scrittura privata fonte del credito del procedente, che attestava il suo versamento atto a permettere alla s.a.s. di pagare fornitori ed erario, la conoscenza dell’estraneità dello stesso credito ai bisogni familiari, dovendo viceversa presumersi quella inerenza;

e’ appena il caso di osservare che il fondo patrimoniale in questione non risulta revocato anche se infine oggetto di quest’azione secondo quanto riferito nella parte narrativa del ricorso;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA