Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7231 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sez. 12^, n. 103, depositata il 26.11.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la decisione di appello indicata in epigrafe, deducendo nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, perchè priva di motivazione o con motivazione solo apparente, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo;

– che il contribuente non sì è costituito;

osservato:

– che la sentenza impugnata risulta così testualmente motivata:

“…dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione prodotta dalle parti, nonchè le eccezioni, e la sentenza appellata, rielaborati i conteggi relativi, ritiene che il ricorso dell’Ufficio non possa meritare attenzione. Osserva che: condivide pienamente in ogni parte le motivazioni e le osservazioni espresse dai primi giudici, i quali hanno correttamente operato. I rilievi inscritti non paiono tutti giuridicamente fondati”;

considerato:

– che le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano espresse in termini del tutto tautologici senza il benchè minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado – sicchè la pronunzia, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (nemmeno attraverso la correlazione della motivazione con la parte narrativa), risulta affetta da difetto assoluto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);

che pertanto – restando assorbito il secondo motivo – il ricorso si rivela manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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