Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7231 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28454/2015 proposto da:

M.G., M.P., M.R., ME.GI.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI 58, presso

lo studio dell’avvocato BARBARA MORABITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PIRARI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., M.A., G.M., M.F.P.,

ME.AN., ME.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEL CASALE STROZZI, 33, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

LUIGI BANDINU, rappresentati e difesi dagli avvocati TULLIO MONI,

ALDO PETTA, in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ME.GE., m.a., M.S., M.F.R.,

M.C., ME.CI., GU.AN., ME.AU.,

C.S., C.A.A., C.A., B.F.,

B.C., B.S., B.R.,

B.G., B.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 311/2012 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il

16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Nuoro con la sentenza gravata ha rigettato la domanda proposta da M.G., ed estesa a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio a tutti gli eredi legittimi, avente ad oggetto la declaratoria di invalidità del testamento pubblico del 19 gennaio 1999, della de cuius M.M., deceduta in (OMISSIS).

A fondamento della richiesta, l’attore deduceva che il testamento, con il quale erano stati istituiti eredi universali solo alcuni dei nipoti della testatrice, concedendo al marito B.A., a titolo di legato ex art. 551 c.c., l’usufrutto universale sui suoi beni, era stato redatto allorchè la defunta, a causa della grave patologia oncologica della quale era affetta, risultava del tutto incapace di intendere e di volere, essendo la sua volontà comunque alterata dagli artifizi e raggiri posti in essere dal coniuge, che si era reso anche autore di varie condotte criminose, oggetto di denunce penali.

Il Tribunale nel rigettare la domanda osservava che non erano emerse prove quanto alla denunziata captazione nè in merito alla incapacità della de cuius. In particolare, in relazione a quest’ultima condizione, non emergeva l’esistenza di un’infermità abituale dalla documentazione medica acquisita, posto che la patologia, sebbene grave ed idonea a cagionare la morte della M. a qualche mese di distanza della redazione del testamento, non risultava documentata nelle cartelle cliniche come inabilitante o in grado di compromettere anche le sua capacità psichiche. Inoltre le prove testimoniali, ed in particolare dell’infermiera e del medico che l’avevano in cura nonchè del notaio rogante l’atto, permettevano di affermare che la de cuius fosse in grado di comprendere il contenuto del testamento essendo del tutto consapevole di quanto stava facendo.

Il rigetto della domanda di invalidità per dolo escludeva altresì che potesse essere accolta la domanda di indegnità proposta in via consequenziale.

La Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – con ordinanza depositata in data 3/10/2014 dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.R., in quanto non avente ragionevole probabilità di accoglimento.

M.R., M.G., M.P., Me.Gi. hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale sulla base di un unico motivo, e degli intimati hanno resistito con controricorso M.L., Me.Pa., M.F.P., M.A., Me.An., G.M.G..

Il motivo di ricorso con un’unica censura denunzia la violazione degli artt. 428, 591, 2697, 2727 c.c. e segg., degli artt. 61, 115, 191 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2.

Ed, invero deve innanzi tutto escludersi la pretesa erroneità della ordinanza della Corte d’Appello per avere espresso, sebbene ai fini della declaratoria di inammissibilità dell’appello, una valutazione circa il merito della causa, essendo evidente che in ragione della peculiare disciplina della ipotesi di inammissibilità de qua, la valutazione di non ragionevole probabilità di un esito favorevole dell’impugnazione imponga appunto una prognosi sul merito dell’impugnazione, sebbene poi la decisione sfoci in una declaratoria di inammissibilità, essendosi altresì chiarito che proprio nei casi in cui il giudice di appello assolva a tale compito di delibazione nel merito, senza arrogarsi decisioni che attengono alla ammissibilità in rito del gravame, è del tutto esclusa la ricorribilità in cassazione della ordinanza adottata ex art. 348 ter c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1914/2016).

Passando alla disamina del motivo proposto, la sua formulazione, in disparte evidenti profili di inammissibilità nella parte in cui, pur denunziando una non esauriente o inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle deposizioni dei testi escussi in primo grado, omette di trascrivere il contenuto delle deposizioni stesse, ovvero laddove sostiene che vi sarebbe stata un’erronea interpretazione delle cartelle cliniche della de cuius, omettendo di riprodurne il contenuto, non indicando nemmeno se ed in quale occasione tali documenti siano stati ritualmente introdotti nel processo, tradisce evidentemente il malcelato intento di sollecitare questa Corte ad una nuova rivalutazione dei fatti di causa.

A tal riguardo deve sottolinearsi che trattandosi di giudizio introdotto in grado di appello in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, e vertendosi in un’ipotesi in cui risulta adottata ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., sulla base delle stesse ragioni poste a base della decisione del giudice di primo grado, trova applicazione la previsione di cui al quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c., che esclude la ricorribilità per cassazione della sentenza del Tribunale adducendo il motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

E’ verosimile che la consapevolezza di tale limitazione abbia indotto la parte a dedurre in questa sede la violazione di legge come giustificativa del ricorso, ma la deduzione nella sua concreta articolazione denota chiaramente come la critica investa non già l’applicazione della norma, quanto la ricostruzione a monte dei fatti di causa.

Ed, infatti, laddove l’erronea ricognizione addebitata al giudice riguardi la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura era possibile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013, Rv. 626129) nella sua vecchia formulazione, e che nel caso di specie risulta comunque preclusa per quanto esposto.

Il Tribunale di Nuoro ha correttamente richiamato i principi di diritto fissati da questa Corte in tema di incapacità del testatore, pervenendo ad una corretta loro applicazione alla luce di quanto in concreto accertato, avendo escluso che il quadro probatorio deponesse per una condizione di permanente assenza di capacità di intendere e di volere della testatrice, e ritenendo a contrario, sulla base di una valutazione comparativa delle deposizioni dei testi, che la de cuius all’atto del testamento fosse del tutto in grado di intendere il senso di quanto stava compiendo.

L’affermazione circa la validità del testamento non è quindi fondata sulla applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., quanto sulla verifica in concreto della capacità di testare alla luce del quadro probatorio acquisito, e che è stato ritenuto del tutto soddisfacente e, con valutazione comunque insindacabile in questa sede, inerendo alla discrezionalità esclusiva del giudice di merito, non necessitante di approfondimenti di natura tecnica.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti.

Nulla a disporre per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente a 1 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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