Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7231 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34674-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato REGGIANI

TANIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1071/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/06/2018;Fu 6),5

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza in data 5/6/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila di rigetto delle istanze avanzate da S.M. nato in Senegal il 18/10/1983, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, perchè proposto con ricorso anzichè con citazione, avuto riguardo all’orientamento relativo alla forma introduttiva dell’atto d’appello a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 150 del 2011, ‘art. 19 dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27 (vedi le pronunce Cass. 17420/2017 e successive conformi).

Avverso la sentenza del Corte di Appello di L’Aquila il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1 perchè la Corte di Appello di L’Aquila ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto introdotto con ricorso anzichè con citazione sebbene depositato in cancelleria entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto al procuratore del ricorrente effettuata in data 21/8/2017.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il giudice non ha applicato l’istituto della sanatoria dell’atto nullo trattandosi di errore scusabile.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), sulla questione di massima di particolare importanza, sollecitata dalla Prima sezione civile hanno affermato che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato

In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia, l’atto introduttivo doveva essere proposto con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f)) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).

Ciò premesso occorre considerare che nella fattispecie l’appello è stato proposto con ricorso che risulta depositato in cancelleria il 5/9/2017 ed iscritto a ruolo il 7/9/2017 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto al procuratore del ricorrente.

L’appello è quindi tempestivo e si impone l’accoglimento della impugnazione.

Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che esaminerà la controversia alla stregua di quanto sopra rilevato, e provvederà anche a decidere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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