Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7231 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 04/03/2022), n.7231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1922-2021 proposto da:

D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI

PIETRA PAPA, 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da

se stesso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12899/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 25/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

d.M.D. conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a., chiedendo la restituzione dell’importo pagato a titolo d’imposta di registrazione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un procedimento esecutivo presso terzi promosso dal deducente nei confronti della convenuta;

esponeva l’attore che aveva saldato l’imposta a seguito di un avviso di liquidazione notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, sicché gli spettava la ripetizione;

il Giudice di pace rigettava la domanda ritenendo che le somme fossero dovute dal terzo pignorato e non dall’originario debitore;

l’appello era dichiarato inammissibile dal Tribunale ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3;

avverso questa decisione ricorre per cassazione D.M.D. articolando un unico motivo, corredato da memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, e degli artt. 553,91 e 95 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che con l’appello era stata dedotta la violazione della regola processuale afferente al recupero delle spese del procedimento, in modo fondato poiché il terzo pignorato si era liberato dalla sua obbligazione saldando quanto previsto dall’ordinanza di assegnazione, quest’ultima non era titolo esecutivo nei confronti del vero debitore, ossia quello originario, e l’azione di ripetizione era l’unica esperibile e lo era solo dopo il pagamento dell’imposta, avvenuto all’esito della richiesta del Fisco;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il motivo di ricorso è fondato;

l’appello ha infatti dedotto, come si sta per vedere più diffusamente, la violazione delle norme sulla regolazione delle spese del procedimento esecutivo, e quindi di un principio regolatore generale del processo, rientrando nel perimetro dell’art. 339 c.p.c., comma 3;

questa Corte ha chiarito, al riguardo e in fattispecie sovrapponibili (Cass., 20/11/2018 n. 29855, Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 03/06/2020, n. 10420, Cass., 27/07/2020, n. 15447), che:

a) laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso ovvero univoco addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi correttamente ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi e nei limiti dell’art. 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato; di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, in sede esecutiva;

b) qualora, invece, l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere così recuperato, con la descritta ricomprensione di addebito, esplicita o comunque univoca, riferibile all’ordinanza di assegnazione (che si sta supponendo in entrambi i casi non opposta), questo potrebbe fare residualmente capo, quando non ottenuto altrimenti, al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere il creditore delle spese occorrenti per l’espropriazione forzata;

dovrà essere il giudice di merito a valutare nella concreta fattispecie i vari presupposti per le differenti conclusioni, che quindi non possono essere tratte in questa sede decidendo nel merito;

spese al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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