Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7230 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7230
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.O.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna, sez. 4^, n. 147, depositata il
2.10.2007.
Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio
Cappabianca.
Fatto
FATTO E DIRITTO
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui giudicato interno ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, non si forma sulle questioni che non siano espressamente esaminate dal primo giudice ed, altresì, il fatto che, nella specie, il primo giudice aveva ritenuto infondata nel merito la pretesa al rimborso del contribuente e che, nel costituirsi, in qualità di appellata, nel giudizio di secondo grado, essa Agenzia aveva immediatamente eccepito la decadenza del contribuente D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38;
– che il contribuente non si è costituito;
osservato:
– che il ricorso appare manifestamente fondato;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, in tema di contenzioso tributario, la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria – quale quella statuita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per la proponibilità, entro diciotto mesi, delle istanze del contribuente di rimborso dei versamenti diretti – attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 c.c., ed è, come tale, rilevabile d’ufficio non solo in primo grado, ma, anche, negli altri gradi del processo tributario, salvo che, sul punto, non si sia formato giudicato interno, cosa, tuttavia, non verificatasi nella specie (nemmeno sotto il profilo del giudicato implicito), posto che il rigetto nel merito della pretesa restitutoria, operato dal primo giudice, non configura indefettibile presupposto logico dell’affermazione della tempestività dell’istanza restitutoria (v.
Cass. 908/06, 17613/04, 9952/03, 9940/00, 12481/97, 8572/93);
ritenuto:
– che, alla luce di tale assorbente rilievo, il ricorso per cassazione dell’Agenzia si rivela manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010