Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7230 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23221/2016 proposto da:

C.T. difeso dall’avv. Carlo Polidori e presso di lui

domiciliato in Roma viale Eritrea 91;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 88/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositato il 03/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che C.T. ha notificato al Ministero della Giustizia ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di Appello di Campobasso depositato il 3.5.2015 in un procedimento in materia di equa riparazione e che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;

ritenuto che sussistono le condizioni per pervenire alla immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè il ricorso non risulta depositato nella Cancelleria della Corte, come si evince dalla apposita certificazione rilasciata il 20.10.2016 ed allegata al fascicolo;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza;

che, trattandosi di procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro. 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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