Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7230 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4044-2021 proposto da:

S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE IMPERIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 242/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 22/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello di S.A., confermando la decisione di primo grado, con cui era stata rigettata l’opposizione alla cartella di pagamento notificata il 4.2.2013.

2. La Corte di merito ha ritenuto che la notifica della cartella eseguita a mezzo posta dal concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, fosse rituale e che l’Agenzia delle Entrate Riscossione avesse fornito prova adeguata dell’entità e della natura del credito oggetto della cartella, attraverso la produzione dell’estratto di ruolo.

3. Avverso tale sentenza S.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Si sostiene che la Corte d’appello ha omesso di considerare che l’Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituita tardivamente in primo grado ed era quindi decaduta dalla facoltà di depositare documenti, come tempestivamente eccepito dall’attuale ricorrente nella prima udienza dinanzi al Tribunale, con la conseguenza che i documenti depositati, tra cui l’estratto di ruolo, non potevano essere utilizzati a fini della decisione. Ha aggiunto che, comunque, i documenti depositati dall’Agenzia erano costituiti da fotocopie degli estratti di ruolo, prive di attestazione di conformità, e disconosciute espressamente e tempestivamente dall’opponente nel corso della prima udienza. Non solo, tali fotocopie neppure erano state depositate nel giudizio di appello. Si afferma, infine, che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell’obbligo del concessionario di conservare per cinque anni la cartella, munita di relata di notifica, e che avrebbe errato nel giustificare la mancata produzione della stessa per non esserne l’Agenzia più in possesso.

7. Il motivo non può trovare accoglimento.

8. Dall’esame del ricorso in appello, depositato col ricorso per cassazione, si rileva come non sia stata proposta alcuna specifica censura in merito alla tardiva costituzione in primo grado dell’Agenzia (circostanza meramente allegata a pag. 3-4 del ricorso in appello) e alla pretesa inutilizzabilità dei documenti dalla stessa prodotti. Con la conseguenza che la deduzione sul punto formulata col ricorso per cassazione, in quanto nuova, non può essere esaminata.

9. Sulla censura di irrituale produzione dell’estratto di ruolo, poiché avvenuta mediante fotocopie la cui conformità all’originale si assume contestata (nel verbale della prima udienza dinanzi al Tribunale), deve richiamarsi l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale, risultando inidonee formule come “impugno e contesto” oppure la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale” (v. Cass. n. 27633 del 2018; n. 29993 del 2017).

10. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato di avere specificato e circostanziato gli aspetti di difformità all’originale dell’estratto di ruolo prodotto in fotocopia dall’Agenzia.

11. Quanto alla prova della entità e della natura del credito, i giudici di appello si sono attenuti ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella (v. Cass. n. 11028 del 2018; n. 11794 del 2016).

12. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla mancata citazione in giudizio dell’ente impositore, Cassa di previdenza e assistenza forense, nonché sull’eccezione di decadenza o prescrizione delle pretese impositive risalenti al 1992.

13. Il motivo non può trovare accoglimento.

14. La sentenza d’appello ha giudicato “assorbito” ogni altro motivo di gravame e l’attuale ricorrente non ha allegato né dimostrato di avere riproposto, nel giudizio di secondo grado, le questioni di merito non esaminate dal Tribunale a causa della mancata evocazione in giudizio dell’ente impositore e di cui non vi è traccia nel ricorso di appello.

15. Le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

16. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese.

17. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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