Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 723 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 15/01/2020), n.723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15324-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI

n. 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE MARIANI;

– ricorrente –

contro

C.P., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSITA CARLONI

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

e contro

N.G.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 271/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 18.5.2018 P.M. ha invocato la cassazione della sentenza n. 271/2018 della Corte di Appello di Firenze, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dal medesimo P. avverso la decisione del Tribunale di Lucca n. 1252/2015.

Con controricorso notificato il 25.6.2018 ha resistito C.P., mentre N.G.O. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con atto notificato in data 10.9.2019 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. Con successivo atto notificato il 12.9.2019 la parte controricorrente ha accettato la rinuncia. Ambo le parti hanno richiesto la compensazione delle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla luce della rinuncia al ricorso e della successiva accettazione, debitamente sottoscritte dalle parti con firme autenticate dai rispettivi procuratori costituiti, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

Nulla per le spese, avendo ambo le parti invocato la compensazione delle stesse.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA