Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 723 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 723 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
FEMIA Carmelo (FME CML 29D07 A385B),

rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Antonio Mario Labate, elettivamente
domiciliato in Roma, via Aurelia n. 385, presso lo studio
dell’Avvocato Andrea Sitzia;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –

Data pubblicazione: 15/01/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 7 giugno 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore

sentito

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 20

dicembre 2011 presso la Corte d’appello di Catanzaro,
Femia Carmelo chiedeva la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali
derivanti dalla irragionevole durata di un procedimento
penale cui era stato sottoposto davanti al giudice di pace
di Melito Porto Salvo, di cui aveva avuto notizia il 16
gennaio 2005 con la notificazione dell’informazione di
garanzia, conclusosi in primo grado con sentenza del 6
dicembre 2010 e in appello con sentenza del 3 giugno 2011;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il giudizio
penale, da quando il ricorrente aveva avuto notizia della
pendenza alla sua conclusione, avesse avuto una durata
ragionevole essendosi articolato nella fase delle indagini
preliminari, in un primo grado di giudizio e in un grado
di appello, sicché la durata di sei anni appariva
ragionevole;

Dott. Stefano Petitti;

che per la cassazione di questo decreto Femia Carmelo
ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato memoria ai fini della

Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente
denuncia violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001
e dell’art. 6 della CEDU, nonché insufficiente
motivazione, rilevando che la Corte d’appello avrebbe
errato nell’individuare la esatta durata del giudizio
presupposto, atteso che, a parte un evidente errore di
calcolo nella determinazione della durata, il dies ad quem
del periodo da prendere in considerazione andava
individuato con riferimento alla data di irrevocabilità
della sentenza conclusiva del giudizio, che nella specie
era stata depositata il

4

agosto 2011 ed era quindi

divenuta irrevocabile il 16 novembre 2011;
che, prosegue il ricorrente, la Corte d’appello
avrebbe errato nel considerare anche il tempo delle
indagini preliminari, posto che nei giudizi dinnanzi al
giudice di pace le indagini non possono durare più di
quattro mesi;

partecipazione alla discussione.

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia
ancora violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e
dell’art. 6 della CEDU, nonché insufficiente motivazione,
sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato

ragionevole per i giudizi che si svolgono dinnanzi ai
Tribunali e alle Corti al giudizio penale davanti al
giudice di pace che, per espressa previsione della delega
legislativa attuata con il d.lgs. n. 274 del 2000, risulta
caratterizzato da particolare semplificazione e dall’avere
ad oggetto reati di non difficoltoso accertamento;
che il primo motivo di ricorso è solo parzialmente
fondato;
che,

invero,

la

Corte

d’appello

ha

errato

nell’individuare la data di conclusione del procedimento
nel giorno in cui è stato letto il dispositivo della
pronuncia di appello anziché in quello in cui la sentenza
è stata depositata;
che è invece infondata la pretesa di considerare,
quale termine finale del procedimento presupposto, utile
ai fini della valutazione di ragionevolezza della sua
durata, il decorso del termine per la proposizione della
impugnazione e quindi per la irrevocabilità della sentenza
stessa, in caso di mancata proposizione di impugnazioni,
atteso che il detto termine rileva unicamente ai fini

nell’applicare il termine di durata normalmente ritenuto

della decorrenza del termine di decadenza semestrale di
cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001 (Cass. n. 16432
del 2010);
che è fondata la seconda censura del ricorrente, in

giudice di pace per la sua estrema semplificazione, la
adozione degli standard di durata dei giudizi che si
svolgono dinnanzi ai Tribunali non può essere praticata
senza che sul punto il giudice dell’equa riparazione
svolga una congrua motivazione, avuto riguardo anche alla
specificità del procedimento e ai termini, segnatamente
quello delle indagini preliminari, per esso prescritti;
che dunque, accolto il ricorso nei sensi dianzi
indicati, il decreto impugnato deve essere cassato, con
conseguente rinvio della causa alla stessa Corte d’Appello )
di Catanzaro, in diversa composizione, la quale provvederà
a nuovo esame alla luce degli indicati principi e a
regolare le spese del presente grado del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in
motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

quanto, connotandosi il procedimento penale dinnanzi al

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di

Cassazione, il 12 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA