Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 723 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26432 del ruolo generale dell’anno

2011 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.a.s. La Musa Ceramiche – Eredi di P.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione 35, depositata in data 23 settembre

2010, n. 84/35/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La contribuente ha presentato un’istanza di definizione di omessi e ritardati versamenti di Iva ed Irpef in relazione agli anni 2000 e 2001, ma ha versato soltanto la prima rata. Ne è seguita l’emissione di una cartella di pagamento, che ha impugnato, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, reputando che il pagamento della prima rata renda il condono valido ed efficace, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni su quanto dovuto dal contribuente. Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza, che affida ad un unico motivo, cui non v’è replica.

Diritto

1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, sostenendo che l’omesso versamento delle rate successive alla prima determini la decadenza dai benefici previsti dalla norma condonistica.

3.- Quanto all’Iva, la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, dev’essere disapplicato per contrasto con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in base all’interpretazione adeguatrice resa Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06 (tra varie, Cass. 19546/2011 e 13505/12). Nè la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni: il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possa essere d’impedimento il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, Cass., sez.un., 26948/06).

4.- Con riguardo all’Irpef, in assenza di disposizioni come quelle previste dalla L. 289 del 2002, artt. 8, 9 e 15, nonchè dall’art. 16, comma 2, della medesima legge, è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, tra varie, Cass. 15638 e 15639/13; 21364/12).

5.- Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza cassata; non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta. Si compensano le spese del merito, in ragione del recente consolidamento dell’indirizzo di questa Corte. Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente proposta. Compensa le spese inerenti al merito e condanna la contribuente alla rifusione di quelle inerenti al giudizio di legittimità, che liquida in compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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