Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7229 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 30/03/2011), n.7229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27877/2006 proposto da:

G.A. (OMISSIS) in proprio e quale legale

rappresentante dell’ASSOCIAZIONE EDITORIA UNIVERSITARIA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso

lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALETTA Enzo giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.T., V.M.L.F.;

– intimati –

sul ricorso 31032/2006 proposto da:

L.T., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato PICCINI

BARBARA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAPPIOTTI GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

G.A. in proprio e quale rappresentante dell’Associazione

Editoria Universitaria, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALETTA ENZO giusta

delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

V.M.L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 310/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Terza Civile, emessa il 10/1/2006, depositata il 21/02/2006,

R.G.N. 70/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CARLA GAMBARDELLA per delega dell’Avvocato BARBARA

PICCINI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la

inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.T. conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia, G.A. per sentir accertare, in via principale, la risoluzione di un contratto di edizione inter partes, per intervenuta transazione, ovvero, in via, subordinata, per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 c.c.; con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa.

Il convenuto si costituiva sostenendo che nessun inadempimento era a lui imputabile e che non aveva sottoscritto alcuna transazione.

Chiedeva quindi la chiamata in causa di V.M.L.F., che si era intromesso nel rapporto tra le parti, e nel merito che venissero rigettate le domande attrici; in via riconvenzionale chiedeva che l’attore fosse condannato al pagamento delle copie già consegnate del libro oggetto del contratto, nonchè al risarcimento dei danni. Chiedeva ancora in via principale che l’attore ed il V. M. fossero condannati al risarcimento dei danni.

Non seguivano gli adempimenti di cui all’art. 269 c.p.c., non avendo il convenuto provveduto a chiedere lo spostamento della prima udienza.

Il V.M. si costituiva volontariamente in giudizio sostenendo che le pretese attrici erano fondate.

L. proponeva domanda di manleva nei confronti del V. M..

Il Tribunale statuiva l’inammissibilità delle domande proposte sia dall’attore sia dal convenuto, nei confronti del V.M., sulla premessa che questi non era stato ritualmente chiamato in causa e che l’intervento volontario sarebbe stato effettuato all’udienza ex art. 183 c.p.c.: negava, poi, il fondamento della domanda principale dell’attore, ritenendo non perfezionata tra le parti la dedotta transazione ed accoglieva, invece, la domanda di risoluzione del contratto di edizione per violazione dell’obbligo della pubblicazione. Condannava il G. a rifondere al L. le spese di lite, rigettando per infondatezza le proposte riconvenzionali, stante il suo inadempimento; venivano respinte, in quanto non provate, le ulteriori domande per danni del medesimo L..

Avverso tale decisione proponeva appello il G. chiedendo che, in riforma della stessa, fosse respinta la domanda di inadempimento proposta nei suoi confronti.

Il L. chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale.

La Corte d’Appello di Venezia respingeva entrambi gli appelli reciprocamente proposti da G.A. e da L. T., anche nei confronti di V.M.L.F. e, in accoglimento dell’appello incidentale sulle spese proposto da quest’ultimo, condannava il G. a rifondere al V.M. le spese processuali del doppio grado.

Proponeva ricorso per cassazione G.A. con quattro motivi.

Resisteva con controricorso L.T. che proponeva ricorso incidentale e presentava memoria.

G.A. proponeva controricorso al ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c..

Non svolgeva attività difensiva il V.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale G.A. denuncia “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1454 c.c.. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorrente si duole che non siano stati considerati documenti dai quali si evincerebbe che entro il novembre del 1997 erano state stampate e distribuite le copie convenute (4.000) e che “da nessuna parte si evince che i volumi fossero invendibili perchè contenenti errori”, come invece ritenuto dalla corte d’appello.

Si sostiene che il teste M. aveva d’altronde dichiarato di aver stampato 10.000 copie del volume e che non aveva mai affermato di averlo fatto nella seconda metà del 1998; si sostiene che anche la teste C. aveva confermato la stampa e la distribuzione di 10.000 volumi a cavallo tra il 1997 ed il 1998.

Il motivo è infondato.

Le considerazioni del ricorrente non investono gli ulteriori elementi dai quali la corte d’appello ha tratto la convinzione che il contratto – prevedente la stampa di 5000 copie entro il 14.11.1997 – non fosse stato adempiuto. Tali elementi sono costituiti:

a) dalla comunicazione di G. a L. del 16.6.1998;

b) dal doc. 4 del G., dal quale risulta che le prime 2.000 copie furono consegnate a L. il 29.11.1997 sicchè il 14.11.1997 non ne erano state stampate 5.000;

c) dalla raccomandata di G. a R. del 27.7.1998 nella quale si affermava che il libro sarebbe stato pronto per la stampa alla fine di agosto 1998, dunque ben oltre il termine pattuito del 14.11.1997 (e, va aggiunto, anche oltre quello di cui alla diffida ad adempiere);

d) dalla scrittura privata del 31.3.1998 vistata dal G., nella quale si riconosce che il suddetto contratto non ha avuto regolare esecuzione;

e) dalla richiesta di pagamento, da parte del G., di soli 2.300 volumi, a fronte dell’affermata stampa di circa 9.000 copie.

In siffatto contesto, la contestazione da parte del ricorrente della collocazione cronologica operata dalla corte d’appello dei tempi della stampa sulla base della deposizione del teste M. non vale ad infirmare le ulteriori considerazioni della corte territoriale in ordine agli elementi dai quali risultava l’inadempimento del G., segnatamente in ordine ai tempi stabiliti dagli intercorsi accordi contrattuali.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

In merito ai documenti prodotti in appello sostiene parte ricorrente che l’art. 345 c.p.c., comma 3, non vieta la produzione di nuovi documenti in appello i quali vanno perciò considerati ammissibili, anche se si tratta di documenti che la parte interessata avrebbe dovuto esibire nel giudizio di primo grado. La produzione di documenti nuovi va ammessa senza limiti, prosegue il G., quando, come nella specie, risultino indispensabili ai fini del decidere.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente prescinde totalmente dalle considerazioni svolte dall’impugnata sentenza, dove si afferma che i documenti non erano indispensabili in quanto integranti “atti irrilevanti e ben noti” per le ragioni dalla stessa corte d’appello indicate.

Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione (Cass., S.U., 20.4.2005, n. 8203; Cass., 5.8.2005, n. 16526).

Con il terzo motivo del ricorso G.A. denuncia “Violazione ed errata applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello di Venezia ha completamente omesso di motivare sulla fondatezza della domanda riconvenzionale esposta in primo grado e ribadita in appello, concernente il pagamento delle oltre 2.000 copie del volume consegnate all’autore.

Il motivo deve essere accolto.

Escluso che la domanda fosse nuova, come affermato dal controricorrente, si deve osservare che l’impugnata sentenza ha omesso di motivare la sua decisione sulla domanda circa il pagamento delle 2.000 copie consegnate all’autore. Si deve altresì osservare che la Corte d’Appello riconosce che il G. consegnò 2.000 copie all’autore con degli errata corrige e non ha specificato per quale ragione le stesse non dovrebbero essere pagate.

Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso si denuncia infine “Violazione ed errata applicazione degli artt. 103 e 105 c.p.c..

Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il gravame del V.M. sul punto relativo alla rifusione al medesimo delle spese di lite del doppio grado, condannando il G. al pagamento delle stesse.

Secondo parte ricorrente la Corte non poteva condannare G. alle spese nei confronti del V.M., adottando il criterio della causalità data l’inammissibilità per decadenza delle domande proposte dal convenuto G..

Il motivo è fondato.

V.M. è intervenuto volontariamente, chiedendo l’accoglimento della domanda dell’attore L.. G. aveva svolto nei confronti del primo una domanda considerata inammissibile dal giudice di primo grado per intervenuta decadenza.

L’impugnata sentenza, nel condannare il G. alle spese nei confronti del V.M., ha richiamato il principio di causalità ma, in tale chiave, non ne ha dato adeguatamente conto, non specificando quale sia il ruolo di tale principio nella soluzione della fattispecie per cui è causa.

Con il primo motivo del ricorso incidentale L.T. denuncia “Violazione ed errata applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; violazione ed errata applicazione dell’art. 183 c.p.c.; violazione ed errata applicazione dell’art. 269 c.p.c.; omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene il ricorrente incidentale che la Corte d’Appello di Venezia ha omesso ogni motivazione in merito al rigetto della domanda di manleva del L. nei confronti del V.M. che, comunque, doveva essere accolta.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: non chiarisce infatti, in relazione al riferimento della Corte d’appello alle ragioni della decisione di primo grado, quali esse fossero e perchè fossero state censurate in appello.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia “violazione e/o errata applicazione dell’art. 1967 c.c.”.

La Corte d’Appello, si afferma, ha erroneamente escluso il perfezionamento della transazione del 31.3-6.4.1998 sostenendo che dalla disamina specifica dei documenti effettuata dal Tribunale il G. non aveva confermato le iniziative unilaterali del L..

Secondo il ricorrente incidentale L., invece, non vi possono essere dubbi sul perfezionamento dell’accordo transattivo e risultano ammissibili le istanze istruttorie da lui stesso formulate, dirette alla prova dell’esecuzione della transazione e non certo alla prova della transazione stessa, poichè l’esistenza di tale contratto risulta senza dubbie dal documento prodotto.

Le “suddette istanze istruttorie”, prosegue il ricorrente incidentale, “dovranno pertanto venire accolte nel presente grado del giudizio”.

La doglianza è infondata perchè la sentenza di primo grado nel respingere la domanda principale di L., ha specificamente esaminato la documentazione prodotta da controparte rilevando che mai il G. aveva confermato le iniziative unilaterali del L., di modo che la transazione non si era perfezionata; e la sentenza non è stata censurata per difetto di motivazione.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia “Violazione ed errata applicazione degli artt. 1454, 1453, 1218 e 1226 c.c.;

violazione ed errata applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Lamenta il ricorrente incidentale che con riferimento alla domanda di risarcimento del danno nessuna motivazione è stata espressa dalla Corte d’Appello che si è limitata al rigetto.

Il motivo è fondato perchè effettivamente manca ogni motivazione al riguardo, tanto più che la domanda di risarcimento era connessa alla risoluzione del contratto originario.

In conclusione, riuniti i ricorsi, devono essere accolti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale nonchè il terzo motivo del ricorso incidentale. Vanno rigettati gli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo ed il quarte motivo del ricorso principale nonchè il terzo motivo del ricorso incidentale. Rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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