Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7229 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25756/2008 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

e contro

S.G., S.C., S.L., SA.

L., BANCA POPOLARE DI LODI CENTROSUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di CAMPOBASSO del 25.2.08, depositata il 31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Banca Popolare di Lodi Centrosud s.p.a. (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione per mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, la C.T.R. Molise confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente) evidenziando che, ai fini delle agevolazioni in esame, rilevava la previsione di una durata del contratto di finanziamento superiore a quella prevista dalla legge, non influendo in contrario la previsione di eventuali clausole di recessione.

L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere i giudici d’appello considerato che il contratto di finanziamento de quo prevedeva una clausola di recesso ad nutum che, di fatto, privava l’operazione della caratteristica temporale richiesta dalla disposizione agevolatrice) risulta manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale la speciale esenzione dall’imposta ipotecaria, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, per i contratti di finanziamento con durata superiore a diciotto mesi, non si applica allorchè il contratto di finanziamento conceda al finanziatore la facoltà di recedere dal contratto prima dello scadere del suddetto termine, giacchè tale previsione impedisce di ritenere che il rapporto contrattuale avrà una durata minima pari a quella imposta dalla legge (v. Cass. n. 28879 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Molise.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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