Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7229 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4906-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1899/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1 P.N. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia l’avviso di accertamento sintetico relativo all’anno di imposta 2008.

2.La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non sufficientemente provato il maggior reddito accertato.

3 Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e l’adita Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, rigettava l’appello, aderendo all’eccezione, ritenuta sollevabile per la prima nel giudizio di secondo grado, di nullità dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da un funzionario privo della necessaria qualifica dirigenziale.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si costituiva

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 360, artt. 18, 21 e art. 57 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR abbia errato nel non dichiarare inammissibile l’eccezione, proposta per la prima volta in appello, di nullità dell’atto impositivo.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Secondo quanto affermato dalla impugnata sentenza l’eccezione nullità dell’avviso di accertamento per carenza dei poteri del firmatario può essere sollevata per la prima volta anche in appello trattandosi ” di nullità assoluta L n. 241 del 1990, ex art. 21-septies (c.d. inesistenza giuridica) tale actio nullitatis può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio “nell’interesse della legge”. Non sarebbe, quindi, applicabile il regime dell’art. 345 c.p.c. e D.Lgs., art. 57, comma 1, che, nel procedimento civile ordinario e in quello tributario, sanciscono il divieto di “nova” in appello.

2.2 L’assunto si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale cui va data continuità secondo il quale ” Nelle nullità del diritto tributario, di qualsiasi natura esse siano, compresa quella, ad es. concernente gli elementi essenziali dell’atto, opera il principio generale della “cristallizzazione” (c. d. consolidamento) della pretesa del titolare del potere impositivo: in sostanza, anche l’atto astrattamente nullo se non oggetto di specifica censura ed impugnativa giurisdizionale da parte del contribuente, si evolve e si trasforma in un atto sano e, conseguentemente, creatore di effetti giuridici. Le forme di invalidità dell’atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l’atto normativamente nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l’interessato non ricorre al giudice tributario. In materia tributaria, alla sanzione di nullità non si applica il regime di diritto amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21-septies e al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 31, comma 4, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria di invalidità – annullabilità, sicchè il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale, o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato d’ufficio dal giudice”.

2.3 Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato dal ricorrente attraverso la trascrizione nel ricorso dei motivi contenuti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che il contribuente abbia prospettato il thema decidendum relativo al vizio formale della carenza di sottoscrizione dell’atto impositivo solo con l’appello incorrendo quindi nella sanzione processuale dell’inammissibilità prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

3 II ricorso va, quindi, accolto, e la sentenza va cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione che oltre ad attenersi al principio di diritto sopra esposto provvederà anche alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA