Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7228 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7228
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24568/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
BEVERAGES F.LLI MAISTO SRL, BEVERAGES F.LLI MAISTO SRL in
liquidazione, M.L. in qualità di legale rappresentante pro
tempore ed inoltre nella qualità di liquidatore legale;
– intimata –
avverso la sentenza n. 129/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, del 9/7/07, depositata il 13/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Beverages F.lli Misto s.r.l. (che non si è costituita), e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente), rilevando che il totale delle movimentazioni bancarie accertate dalla G.d.F. è compatibile con i dati emergenti dalla dichiarazione, risultando anzi tali movimentazioni addirittura inferiori alle transazioni Iva poste in essere, con la conseguenza che la contribuente non aveva alcun altro onere probatorio da assolvere, avendo già dimostrato tutto con i valori esposti nella dichiarazione Iva, dichiarazione che rendeva inappropriata l’applicazione nella specie del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.
L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, si censura la sentenza impugnata per aver i giudici d’appello ritenuto che per vincere le presunzioni legali di cui agli articoli sopra citati sia sufficiente fornire la generica prova della corrispondenza tra l’importo globale delle movimentazioni bancarie e il volume d’affari complessivamente esposto nella dichiarazione Iva) risulta manifestamente fondato alla luce della copiosa giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, nel caso di accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (v. tra le altre Cass. n. 4589 del 2009), essendo evidentemente richiesta una prova non generica, indiretta e complessiva, ma diretta, specifica e riferita ad ogni posta del conto bancario (v., con particolare riguardo alla specificità e precisione della prova richiesta, anche la giurisprudenza in tema di riferibilità dei movimenti bancari a vincite al lotto, tra le altre Cass. n. 2752 del 2009).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010