Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7228 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4890-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

42, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE BRUNO, rappresentato e

difeso dagli avvocati COCORULLO ELIO, DELLA MORTE PIERANGELO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6641/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. G.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il ruolo di cui alla cartella di pagamento relativa a Irpef e contributo sanitario nazionale, sanzioni ed interessi per l’anno di imposta 1995 per complessivi Euro 55.396 asseritamente non notificata al contribuente.

2. La CTP accoglieva il ricorso rilevando che la cartella di pagamento era stata notificata al curatore del fallimento e non al fallito in estensione G.G.

3 Proponeva impugnazione l’Agenzia delle Entrate e l’adita Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello dichiarava improponibile il ricorso introduttivo che non mirava all’annullamento di un atto ma configurava azione di accertamento negativo della pretesa fiscale, asseritamente estinta per prescrizione, non ammissibile nel processo tributario avente natura impugnatoria.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver la CTR, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, erroneamente escluso la possibilità di impugnare il ruolo in caso di mancata notifica della cartella di pagamento.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, contrariamente all’assunto contenuto nell’impugnata sentenza, il contribuente aveva tutto l’interesse ad agire per l’accertamento dell’insussistenza della pretesa erariale cristallizzata nel ruolo prima dell’avvio del procedura esecutiva.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalla contestazione da parte del contribuente anche nel merito del ruolo e della cartella impugnata.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni, sono fondati con assorbimento del terzo motivo.

2.1 Contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, ove, come nel caso di specie, il contribuente deduca l’omessa notifica delle cartelle precisando di averne avuto conoscenza attraverso la consultazione del ruolo, vi è l’interesse ad esperire il rimedio giurisdizionale. Sul punto le Sezioni Unite di questa corte hanno fissato il seguente principio: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.”(Cass., S.U, n. 19704/2015). La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici si è uniformata al principio di diritto sopra riportato (cfr Cass. 1302/2018.).

2.2.Sussiste, quindi, l’attuale e concreto interesse del contribuente, riconosciuto dalla ormai consolidata giurisprudenza, ad impugnare la cartella di pagamento non notificata, indipendentemente dalla notifica di un’atto successivo, facendo valere l’invalidità della notifica dell’atto di riscossione, allo scopo di vedersi accertata l’insussistenza per prescrizione della pretesa erariale già iscritta a ruolo

2.3 In accoglimento del primo e secondo motivo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà all’esame di tutte le altre questioni assorbite e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

– accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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