Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7227 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 30/03/2011), n.7227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16002/2006 proposto da:

R.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

Stefano, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSIC.NI S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 18848/2006 proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del signor D.M.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORATILO DI ATENE 31, presso lo

studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TROPIANO FABRIZIO MARIA giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10691/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Quarta Civile, emessa il 22/4/2005, depositata il 11/05/2005, R.G.N.

61510/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

R.P. propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma che, pronunciando sull’opposizione all’esecuzione promossa dalla UNIPOL Assicurazioni, aveva ritenuto l’insussistenza del diritto dell’odierno ricorrente a procedere ad esecuzione forzata, dichiarando nullo l’atto di precetto da questi notificato all’opponente.

L’appello fu rigettato dal tribunale, che ritenne l’assegno circolare utilizzato dal debitore per il pagamento valido ed efficace mezzo di estinzione dell’obbligazione pecuniaria in tal forma adempiuta.

Avverso tale sentenza il R. ha presentato ricorso, cui resiste con controricorso, corredato da ricorso incidentale condizionato, la Unipol.

I ricorsi, principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Il ricorso principale è infondato, essendo stata la questione sollevata ancor oggi dal ricorrente (legittimità del pagamento a mezzo di assegno circolare) risolta in senso a lui sfavorevole dalle sezioni unite di questa corte (Cass. 26617/07), che hanno affermato un principio di diritto – legittimità della forma di pagamento de qua, illegittimità di un rifiuto immotivato, necessità per il creditore di provare le ragioni del rifiuto – che il collegio non può che condividere e far proprio.

Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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