Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7227 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7227
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18010/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ IL GATTO CHE RIDE SRL in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo
studio dell’avvocato DANTE ENRICO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CINGOLANI Cristina, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 40/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di ANCONA del 21.3.07, depositata il 09/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Enrico Dante (per delega
avv. Cristina Cingolani) che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.r.l. Il Gatto Che Ride (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 40-07-07, depositata il 9/5/07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per IVA e IRPEG 1998, la C.T.R. Marche confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.
2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) risulta, prescindendo da ogni altra considerazione in ordine alla inidoneità del quesito proposto, manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, può ritenersi inesistenza della motivazione (con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., o, nella specie, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) solo quando la mancanza materiale (o la mera apparenza) della motivazione sia totale (non parziale e limitata solo ad alcuni punti, ancorchè decisivi ed eventualmente numerosi), mentre nella specie la motivazione della sentenza risulta variamente articolata, assistita da logica formale ed in ogni caso idonea a consentire di individuare le ragioni (indipendentemente dalla ritenuta correttezza e/o condivisibilità delle medesime) poste a base della decisione, con la conseguenza che una eventuale incompletezza o illogicità della suddetta motivazione su alcuni specifici punti può essere denunciata solo sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione) risulta invece manifestamente fondato.
Infatti, premesso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (v. Cass. n. 20857 del 2007), è sufficiente rilevare che nella motivazione della sentenza in esame si afferma genericamente che gli elementi ritenuti dall’Agenzia sintomatici di attività superiori a quelle dichiarate non costituiscono incongruenze e non risultano talmente gravi da inficiare le scritture contabili, fondandosi su valutazioni astrattamente possibili ma prive di una effettiva e concreta certezza”, senza dar prova di avere adeguatamente valutato tutti gli indizi (ricostruiti sulla base di elementi oggettivi, quali ad esempio le quantità di materie prime utilizzate nel periodo, come risultanti dal raffronto tra acquisti, giacenze e rimanenze finali) risultanti dal p.v.c. della G.d.F. (riportato in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza).
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre il secondo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Marche.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010