Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7227 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 03/12/2021, dep. 04/03/2022), n.7227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11480-2021 proposto da:

B.M.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE N. 4, presso lo studio dell’avvocato

DELFO MARIA SAMBATARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3444/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

26/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dei 03/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta:

“ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:

– B.M.L.A., denunzia con il ricorso, fondato su un solo motivo, nei confronti di Roma Capitale, rimasta intimata, quanto segue: proposta opposizione avverso un verbale di accertamento violazione al codice della strada, elevato dalla Polizia locale, il Giudice di pace, accolta la stessa, annullò il verbale in parola e, tuttavia, compensò le spese di lite, rimandando, per quest’ultima statuizione, alla complessiva motivazione; il Tribunale, disattese l’impugnazione del predetto, il quale si era doluto della compensazione, evidenziando che “al momento del rilevamento dell’infrazione, ossia alla data del 19 dicembre 2017, il permesso disabili era scaduto e precisamente era scaduto in data 8 maggio 2017, in altri termini l’abbinamento della targa del veicolo sopra indicato al permesso disabili era valido ed efficace sino all’8 maggio 2017″ e di conseguenza gli agenti accertatoti avevano operato correttamente, essendo necessario che il titolare del permesso lo rinnovi alla scadenza; or poiché, prosegue il ricorrente, il verbale era stato annullato dal Giudice di pace per avere il ricorrente dimostrato di essere in possesso di regolare permesso, rilasciato il (OMISSIS) e scadente il (OMISSIS), al fine di poter trasportare il di lui genero disabile, C.A., con lui residente, il rigetto dell’appello si poneva in contrasto con gli artt. 90,91,92,93,112,115 e 116 c.p.c., e con l’art. 24 Cost.;

considerato che la doglianza risulta manifestamente fondata per le ragioni che seguono:

– dopo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. n. 3977 del 2020);

– nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Tribunale di Roma si pone al di fuori del paradigma normativo di cui sopra, non risultando pertinente l’addotta spiegazione: è inconferente, infatti, giustificare la compensazione col fatto che gli agenti ebbero a elevare il verbale in presenza di circostanze che facevano apparire sussistere la violazione, quel che rileva è che la domanda dell’opponente venne integralmente accolta e che non è stata addotta alcuna delle ragioni che avrebbero potuto, per legge, giustificare la compensazione; del resto non vi era stato nessun appello incidentale, considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, demandandosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità”.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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