Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7226 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 30/03/2011), n.7226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5270/2006 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MOBILIA Fabrizio con studio in MESSINA, VIA P.

ROMEO 4, difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) – Gestione ex I.N.A.D.E.L. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2005 del GIUDICE DI PACE di PATTI, emessa il

12/1/2005, depositata il 12/01/2005, R.G.N. 234/C/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

IN FATTO

L’avvocato M.F., creditore dell’INPDAP per la somma di Euro 1.807,70, dovutagli per spese giudiziali, ricevette dall’istituto previdenziale la minor somma di Euro 1663,86, che provvide a restituire notificando poi all’odierno intimato atto di precetto, cui quest’ultimo si oppose dinanzi al tribunale di Messina (non prima di aver reiterato l’offerta della somma originariamente corrisposta, e questa volta accettata dal M. a titolo di acconto).

Il M. aveva altresì sottoposto ad espropriazione forzata, in ragione dello stesso credito, con successivo atto di pignoramento presso terzi (in data antecedente all’opposizione a precetto) le somme dovute dal comune di Patti al debitore esecutato.

Avverso tale pignoramento l’INPDAP ha proposto altra opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, che è stata accolta dal giudice di pace di Patti, previo rigetto dell’eccezione di litispendenza della causa con quella pendente dinanzi al tribunale di Messina.

Il ricorso per cassazione oggi proposto dal M., fondato su di un unico motivo che reitera l’eccezione di litispendenza già proposta dinanzi al giudice di pace, non merita accoglimento.

Come già a più riprese affermato da questa corte regolatrice, anche in occasione di fattispecie del tutto analoghe a quella odierna, la litispendenza in senso stretto è legittimamente predicabile quando più processi relativi alla stessa causa pendono contemporaneamente dinanzi a giudici diversi (nel qual caso l’art. 39 del codice di rito stabilisce che il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, e anche di ufficio, dichiari con sentenza la litispendenza, disponendo con ordinanza la cancellazione dal ruolo della causa pendente dinanzi a lui), dovendosi intendere per identità di cause quella in cui si rilevi identità di soggetti e identità del diritto affermato, sul piano concreto e non meramente astratto, onde convergenti appaiono il petitum (inteso come bene della vita) e la causa petendi (riferita al fatto costitutivo del diritto stesso come fatto valere in giudizio).

Nell’attuale procedimento, la dichiarazione di litispendenza tra le due cause postulava la indefettibile dimostrazione (del tutto carente, nella specie) che anche nella causa pendente dinanzi al tribunale di Messina si discutesse non solo dello stesso credito, ma anche (ed esclusivamente) dello stesso diritto fatto valere nel procedimento di opposizione a pignoramento, onde essa non poteva, di converso, essere pronunciata attesa la non coincidenza delle domande, come rettamente opinato dal giudice di pace siciliano che rileva come, nel giudizio instaurato dinanzi a lui, sia stata avanzata anche una riconvenzionale da parte dell’opponente non proposta nella prima opposizione dinanzi al tribunale di Messina.

Il ricorso è pertanto rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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