Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7226 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Trionfale n. 5637, presso lo studio

dell’avv. D’AMARIO Ferdinando, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.L.F.; elettivamente domiciliata in Roma, Via

Paolo Emilio n. 7, presso lo studio dall’avv. Pietro Antonuccio,

rappresentata e difesa dall’avv. PILOLLI Umberto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 6^, n. 102, depositata il 4 febbraio

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

udito, per il Comune, ricorrente l’avv. Ferdinando D’Amario;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale il Comune di L’Aquila le aveva contestato, per gli anni dal 1997 al 2001 omessa dichiarazione Ici ed omesso versamento della correlativa imposta in relazione ad area di sua proprietà ricomprese nel P.R.G.;

– che, a fondamento del ricorso, la contribuente svolgeva varie contestazioni e, in particolare, negava l’imponibilità dell’area, in ragione della sua sostanziale inedificabilità;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso e annullò l’accertamento, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale;

– che i giudici di appello rilevarono sostanzialmente che l’avviso “difett(asse) di quel contenuto minimo necessario all’individuazione dei criteri in concreto seguiti per la determinazione della base imponibile”.

Rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, in principalità, “violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato ex art. 112 c.p.c., e lamentando che i giudici del gravame avevano posto a fondamento della decisione la carenza di motivazione dell’avviso, che era questione estranea al thema decidendum;

– che, in via subordinata, il Comune ha dedotto: vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 sotto duplice profilo; violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, aggiunto dall’art. 6 D.Lgs. n. 32 del 2001; violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006, e al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito in L. n. 248 del 2005, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992 art. 5 bis;

– che la contribuente ha resistito con controricorso;

Osservato:

– che il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato;

– che infatti – posto che, alla luce del tenore del controricorso della contribuente, deve ritenersi incontroverso che, in appello, la stessa non ha riproposto la questione del difetto di motivazione dell’avviso impugnato (restata assorbita nella comunque favorevole decisione di primo grado) – deve, invero, osservarsi che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni “non accolte” in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, si rivolge (come il corrispondente art. 346 c.p.c.) all’appellato, e gli impone l’onere di riproporre espressamente le questioni su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (eventualmente perchè ritenute assorbite), le quali, altrimenti, s’intendono rinunziate (v.

Cass. 1545/07, 15641/04);

– che se ne deve, quindi, inferire che il giudice di appello ha deciso la controversia in funzione di una questione ormai estranea al thema decidendum;

Ritenuto:

– che il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente fondato, sicchè, restando assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso va accolto nelle forme di cui all’art. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della Causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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