Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7226 del 22/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7282/2016 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. PIRIA, 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO SEGNALINI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

MONTERALCONE SRL elettivamente domiciliato in ROMA, V. MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 370/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che T.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 370/2016 della Corte di Appello di Roma depositata il 20.1.2016 in un procedimento in materia di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione e che al ricorso resiste la società Montefalcone srl con controricorso;

ritenuto che sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè manca in atti la copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 1/12/2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-82010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 10/12/2010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime non massimate).

considerato che presso le sezioni unite pende la questione della procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità e che nel caso di specie si è fuori anche da tale ipotesi;

che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile e la parte ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo, restando così logicamente assorbita ogni altra questione;

considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, per cui ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA