Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7226 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 03/12/2021, dep. 04/03/2022), n.7226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11415-2021 proposto da:

F.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO ETTORE NIRTA, MARIA NIRTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEDLL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), MINISTERO DEI

TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 398/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta:

“ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– F.V. e M.G. citarono in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, chiedendo che fossero dichiarata di loro proprietà talune particelle, facenti parte di un più vasto fondo, che erano state catastate dall’U.T.E. come demanio dello Stato;

– il Tribunale rigettò la domanda, sul presupposto che, trattandosi di aree destinate agli usi pubblici del mare (balneazione e pesca), esse facevano parte del demanio marittimo;

– la Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado;

– gli insoddisfatti appellanti ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi;

osserva:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 184 e 184-bis c.p.c., in relazione all’art. 201 c.p.c., al tempo vigente.

Secondo l’assunto impugnatorio il Giudice avrebbe dovuto ammettere la produzione documentale, che completava la relazione del ctu, rimasta monca, in ordine alla ricostruzione dei passaggi di proprietà del latifondo, del quale facevano parte le aree di cui oggi si discute, ulteriormente soggiungendo che la sentenza era incorsa in vizio di motivazione.

1.2. La doglianza è palesemente inammissibile.

In primo ed assorbente luogo la Corte locale, dopo aver chiarito che la pretesa era priva di fondamento, non essendo state allegate ragioni per la rimessione in termini, ha spiegato che, in ogni caso, la documentazione di che trattasi era inconferente, non rilevando ai fini del decidere “se i fondi, prima del codice del 1942, siano appartenuti, o no, al demanio ecclesiastico, anziché a quello statale, oppure se gli stessi siano stati, o meno, oggetto di atti di disposizione tra privati e/ o dell’esercizio di una signoria di fatto (possesso) (…), sussistendo, ormai, quei caratteri che, per il vigente ordinamento giuridico, precludono che il bene possa essere oggetto di proprietà privata (Cass. Civ. Sez. II, 22/10/2019, n. 26877)”.

Poiché nessuna delle due “rationes decidendi” risulta essere stata attinta dal motivo, la censura è inammissibile.

2. per le medesime ragioni è inammissibile anche il secondo motivo, con il quale i ricorrenti, per vero senza neppure peritarsi di individuare le norme asseritamente violate (e ciò solo è fonte d’inammissibilità della doglianza, cfr., S. U. n. 23745, 28/10/2020, Rv. 659448; conf Cass. n. 18998 del 2021), lamentano che la Corte di merito non aveva distinto tra la richiesta di prova testimoniale e di produzione documentale, distinguo che avrebbe dovuto portare all’ammissibilità di quest’ultima sulla base del testo di legge all’epoca vigente.

3. Il terzo motivo con il quale i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di non avere distinto “tra fatti documentabili e disposizioni di legge” e che rientrando nella seconda categoria le leggi eversive della feudalità che interessarono il patrimonio ecclesiastico, con ripartizione di essi in favore dei feudatari, dello Stato e degli enti pubblici territoriali, la Corte d’appello avrebbe dovuto conoscere per presunzione legale le seconde, è del pari inammissibile.

Invero, anche questa censura, oltre a evocare una non individuata violazione di legge, non coglie la “ratio decidendi”: la sentenza impugnata, infatti, come si è già ricordato, ha affermato la demanialità indisponibile in ragione del principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale qualora venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso t arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Sez. 2, n. 6619, 1 / 4/ 2013, Rv. 634948, ma già S. U. n. 848 del 1962, Cass. n. 10817 del 2009, Cass. n. 17737 del 2009 e succ. Cass. n. 26877 del 2019).

4. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti prospettano un non meglio individuato vizio della sentenza, per avere la stessa reputato sussistere la demanialità marittima sulla base degli accertamenti del ctu (in particolare la sussistenza di substrato sabbioso, la presenza di materiale di riporto, mescolato in superficie e di flora spontanea), nonostante che non si fosse tenuto conto dei titoli, della presenza di manufatti in cemento e che l’ipotizzato arenile, procurato dal ritiro del mare, era da considerarsi potenziale e non attuale, è inammissibile perché la censura si risolve, a tutto concedere, in una impropria istanza di riesame del vaglio di merito, al di fuori dei parametri di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e, in presenza di doppia conforme (art. 348-ter c.p.c., u. c..

5. Di conseguenza, siccome affermato dalle S. U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti””.

Non vi è luogo a statuizione sulle spese essendo rimasta la controparte intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA