Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7225 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4363-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CANTINE SOLOPERTO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2049/28/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Cantine Soloperto srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la cartella di pagamento per un importo complessivo di Euro 29.293,68, notificata in data 26.5.2011, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, cui aveva fatto seguito la richiesta da parte del contribuente di dilazione del pagamento non rispettato in quanto la seconda rata veniva pagata in ritardo.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l’ufficio in presenza di un leggero ritardo avrebbe dovuto far precedere la cartella da un avviso di mora e che comunque gli importi di cui all’atto impoesattivo non tenevano conto degli importi versati dal contribuente

3. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e l’adita Commissione Tributaria Regionale della Puglia, rigettava l’appello, rilevando l’illegittimità sopravvenuta della cartella esattoriale a seguito della modifica apportata al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, ad opera del D.I. n. 201 del 2011, art. 10, comma decies, convertito in L. n. 214 del 2011 in vigore dal 28/12/2011.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che i giudici di seconde cure non si sono pronunciati sulle richieste dell’Agenzia delle Entrate di disporre una nuova iscrizione a ruolo recante la sorte capitale non ancora corrisposta (cioè le rate non pagate) oltre interessi e sanzioni per omesso pagamento.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Risulta accertato, in punto di fatto, che a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2007 per l’anno di imposta 2006 è stata notificata comunicazione di irregolarità per un importo complessivo di Euro 28.411,28 al contribuente il quale si è avvalso della facoltà di richiedere il pagamento differito, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, dell’avviso bonario ottenendo la rateizzazione in venti rate trimestrali.

2.2 I pagamento rateale delle somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 54-bis, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonchè di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento costituisce una modalità di assolvimento dell’imposta che impedisce l’scrizione a ruolo.

2.3 Orbene la CTR ha accertato l’illegittimità della decadenza dalla rateizzazione e della conseguente iscrizione a ruolo per motivi – costituiti dalla sopravvenuta normativa che non consente di dichiarare decaduto il contribuente per un ritardo di tre giorni- – che non sono stati oggetto di censura da parte della ricorrente.

2.4 Ciò premesso osserva questo Collegio come secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. 20311/2011, 24155/2017).

2.5 Nella fattispecie l’impugnata sentenza avendo accertato l’illegittimità della cartella di pagamento per avere l’Ufficio scorrettamente esercitato il potere di dichiarare decaduto il contribuente dal beneficio della rateizzazione ha implicitamente rigettato la richiesta di disporre una nuova iscrizione posto che quest’ultima presuppone un inadempimento del contribuente nel pagamento della rata che nella fattispecie non si è verificato.

3 I ricorso va rigettato.

4 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituita la parte privata.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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