Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7224 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 30/03/2011), n.7224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2615/2007 proposto da:

D.M.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio

dell’avvocato CAPPELLERI Mario, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE S.P.A. (OMISSIS), in persona del

Dott. D.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLITTO Pasquale, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 44660/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 07/09/2006, depositata il 31/10/2006

R.G.N. 32349/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nell’ambito di un procedimento di opposizione esecutiva, promosso dalla s.p.a. Unipol, il giudice di pace di Roma emetteva sentenza depositata il 31 ottobre 2006.

Trattandosi di provvedimento emesso dopo il 3 marzo 2006, avente ad oggetto il mancato accoglimento dell’istanza di declaratoria di litispendenza tra il presente giudizio ed altro procedimento, tale pronuncia (non avendo ad oggetto la fattispecie esecutiva) andava appellata, ex art. 339, comma 3, nel testo applicabile tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, e non poteva formare oggetto di ricorso immediato per cassazione, che deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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