Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7224 del 22/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4122/2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MALVAGNA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA GAGLIARDI;

– ricorrente –

contro

ROMA SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca STANCATI e

domiciliata presso la Corte Suprema di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1364/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che G.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1364/2015 della Corte di Appello di Catanzaro depositata il 27.10.2015 in un procedimento in materia di risoluzione contrattuale e che la società Roma a r.l. resiste con controricorso;

che il relatore ha proposto l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica;

rilevato che il ricorrente ha depositato una memoria unitamente alla relata di notifica della sentenza per via telematica;

ritenuto che sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-92010 n. 19271, Cass. 10-12-2010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 non massimata), la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1 comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve; che pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente ed implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione;

considerato che, nel caso in esame, dalla consultazione del fascicolo risultano depositati nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., il ricorso notificato, l’istanza ex art. 369 c.p.c. e i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, ma non la copia conforme della sentenza corredata relata di notifica mentre nella memoria lo stesso difensore dà atto che al momento del deposito del ricorso mancava l’indicazione della data della notifica (2 dicembre 2015);

considerato che presso le sezioni unite pende la questione della procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità e che nel caso di specie si è fuori anche da tale ipotesi;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e la parte ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo, restando così logicamente assorbita ogni altra questione;

considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, per cui ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA