Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7223 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23371/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CMC PROGETTO SRL già Mondialpol Roma SpA, in personadel legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato BRUGNOLI Graziano, che

la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 23.4.07, depositata il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione successivamente illustrato da memoria) nei confronti della C.M.C. Progetto s.r.l. già Mondialpol Roma s.p.s. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 92/12/07 depositata il 25/06/07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relative al 1995 emesso in relazione alla utilizzazione di fatture ritenute connesse ad operazioni inesistenti, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, si sostiene l’inesistenza o mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata) risulta manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, può ritenersi inesistenza della motivazione (con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., o, nella specie, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) solo quando la mancanza materiale (o la mera apparenza) della motivazione sia totale (non parziale e limitata solo ad alcuni punti, ancorchè decisivi ed eventualmente numerosi), mentre nella specie la motivazione della sentenza risulta variamente articolata, assistita da logica formale ed in ogni caso idonea a consentire di individuare le ragioni (indipendentemente dalla ritenuta correttezza e/o condivisibilità delle medesime) poste a base della decisione, con la conseguenza che una eventuale incompletezza o illogicità della suddetta motivazione su alcuni specifici punti può essere denunciata solo sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il secondo motivo di ricorso (col quale si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione deducendo che i giudici d’appello avevano escluso la sussistenza di elementi idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle operazioni de quibus esaminando solo uno degli elementi di valutazione offerti dall’Ufficio ed omettendo sia l’esame gli altri elementi offerti in valutazione sia la considerazione del quadro indiziario nel suo complesso) non risulta (contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente) inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., posto che esso si conclude con la chiara indicazione dei fatti in relazione ai quali la motivazione si assume omessa.

Inoltre, premesso che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in Camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009), il collegio ritiene che il motivo in esame sia da ritenersi altresì autosufficiente, essendo stati riportati in ricorso i passi rilevanti ai fini dell’esame della censura. La censura risulta manifestamente fondata, posto che, con argomentazioni generiche concernenti il fatto che le operazioni finanziarie esaminate erano intervenute tra società appartenenti al medesimo gruppo, i giudici d’appello hanno omesso di esaminare il valore indiziario dei singoli elementi evidenziati dall’Ufficio, ed hanno altresì omesso di procedere ad una valutazione globale dei medesimi, laddove, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, dovendo il giudice innanzitutto valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravita, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, e successivamente procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, con la conseguenza che deve ritenersi viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità – a tale sindacato sottraendosi l’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici – la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (v. tra le altre Cass. n. 19894 del 2005).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato e il secondo accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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