Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7223 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28993/2015 proposto da:

SICES SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO GIANOLA ed

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO;

– ricorrente –

contro

EUROTUBI EUROPA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO DIFINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1974/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Rilevato che la SICES spa ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano depositata in data 7.5.2015 con cui è stato dichiarato estinto il giudizio di appello fra Eurotubi Europa srl e Unipol Assicurazioni spa ed in riforma della sentenza impugnata (Tribunale Monza – sez. Desio) è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da Sices spa contro Eurotubi Europa srl ed è stata pronunciata condanna della SICES alla restituzione di somme in favore dell’appellante con compensazione delle spese;

che con l’unica censura la Sices deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” e che la Eurotubi Europa srl resiste con controricorso;

rilevato che le parti hanno depositato memorie difensive;

2.1 ritenuto che sussistono le condizioni per pervenire alla immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso innanzitutto per mancata sommaria esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3);

che in proposito va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (v. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015 Rv. 634266; Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006 Rv. 590121; Sez. 3, Sentenza n. 16184 del 2015, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004 Rv. 577244).

rilevato, nel caso in esame, che il ricorso per cassazione, pur recando in apertura un paragrafo intitolato “Fatto ed antecedenti processuali”, contiene in realtà in detto paragrafo solo le conclusioni dell’atto di appello, le conclusioni dell’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e altri dati processuali successivi a tale istanza, tra cui il dispositivo della pronuncia di appello, ma della vicenda che ha determinato la lite, delle rispettive posizioni e delle questioni devolute al giudice del gravame non vi è alcuna traccia;

che il motivo di ricorso, a sua volta, critica direttamente la ritenuta prescrizione “del diritto risarcitorio” di SICES spa, dando così per scontata la conoscenza dei fatti di causa, la cui indicazione, invece, viene completamente trascurata;

ritenuto che l’autosufficienza del ricorso richiesta dalla legge (e nel caso di specie ignorata) non significa affatto sovrabbondanza dell’esposizione e assemblaggio degli atti, sicchè le considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria difensiva non colgono nel segno, proprie perchè incentrate sulla giurisprudenza che censura – e del tutto giustamente – tale tecnica espositiva altrettanto inaccettabile;

2.2 considerato, come altro profilo di inammissibilità, il fatto che la censura contiene solo formalmente un richiamo, in rubrica, alla “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto”, ma poi, lungi dall’indicare quale sarebbe in concreto la normativa violata e perchè lo sarebbe, si dilunga esclusivamente in una critica alla motivazione della sentenza sul tema della prescrizione del diritto al risarcimento danni e sul valore di due missive, evidenziandone profili di contraddittorietà, senza però considerare che il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” – espressamente richiamato in ricorso – non rientra più tra i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.: il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 infatti, applicabile alla fattispecie in esame, prevede infatti “(omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ipotesi qui non ricorrente e neppure dedotta;

2.3 ritenuto che le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore della causa indicato in ricorso;

2.4 considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, per cui ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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