Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7223 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24064/2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

SATURNINO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA COSTANZA NICO

PERRONE;

– ricorrente –

contro

SICURCENTER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 73,

presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO BELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1164/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/05/2018 R.G.N. 217/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari con sentenza resa pubblica il 28/5/2018 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con la quale era stata respinta la domanda proposta L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 47, da L.G. nei confronti della Securcenter s.p.a. volta a conseguire la declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 15-29/10/2015 sulla base di un duplice addebito: l’abbandono del posto di lavoro per venti minuti, verificatosi il (OMISSIS), e la violazione, sempre nella medesima occasione, dell’obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile.

La Corte distrettuale perveniva a tale convincimento, in estrema sintesi, dopo aver fatto richiamo ai principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro presenta una connotazione di tipo oggettivo, nella quale rileva la intensità dell’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, identificandosi l’abbandono nella totale dismissione del bene da proteggere; ed una di tipo soggettivo, nella quale si prospetta come decisiva ai fini della definizione dell’elemento volontaristico, la coscienza e volontà della condotta, indipendentemente dalle finalità perseguite.

Dopo aver proceduto al vaglio delle acquisizioni probatorie, la Corte di merito concludeva nel senso che esse recavano univoche indicazioni confermative di tutti gli addebiti ascritti al lavoratore al lume dei principi summenzionati, non senza rimarcare che gli ulteriori pregressi procedimenti disciplinari richiamati nella lettera di licenziamento, non integravano una ipotesi di contestazione di recidiva, ma un criterio – quale precedente negativo della condotta – di determinazione della sanzione proporzionata, da irrogare in relazione alla infrazione disciplinare commessa.

Avverso tale decisione L.G. interpone ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo.

Resiste la società intimata con controricorso successivamente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo profilo dell’articolato motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c..

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito per avere interpretato le risultanze istruttorie, pervenendo alla configurazione della ipotesi di abbandono del posto di lavoro, dopo aver conferito maggiore attendibilità alle deposizioni dei testimoni indicati dalla parte datoriale.

Si valorizzano, invece, a tal uopo, le dichiarazioni rese da taluni testimoni i quali avevano riferito in ordine ad un allontanamento del ricorrente dalla postazione di lavoro, protrattosi per non più di cinque minuti ed in ragione della necessità di rimozione dell’auto dal luogo ove si trovava, a causa dello svolgimento di attività di manutenzione proprio in tale area.

Si prospetta quindi come, nello specifico, si sia verificata una ipotesi di allontanamento momentaneo dal posto di lavoro che, secondo precedenti dicta di questa Corte, va individuato nel caso in cui il lavoratore non intenda affatto sottrarsi ai propri obblighi, ma solo sospendere brevemente la sua prestazione onde soddisfare esigenze di natura meramente personale.

In tal senso ci si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, giacchè “la piantina e l’area del parcheggio prospiciente la postazione di lavoro, rappresentano la relazione esistente con il bene protetto”; si deduce che la piantina – solo genericamente oggetto di contestazione da parte della società – evidenziava come la distanza del vano tecnico interessato dall’intervento manutentivo dalla postazione di lavoro, fosse di soli 100 metri, e come tale dato fosse oggettivamente compatibile con la asserita brevità del lasso temporale entro cui si è protratto l’allontanamento del ricorrente dal posto di lavoro.

Nell’ottica descritta si deduce l’erroneità della qualificazione della condotta posta in essere dal lavoratore, elaborata dai giudici del gravame in termini di abbandono del posto di lavoro, essendo tale condotta priva del requisito della definitività.

Si critica altresì, l’enunciato dei giudici del gravame non solo per la non riconducibilità della condotta ascritta al catalogo espresso dalla contrattazione collettiva di settore, ma anche per il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, che non avrebbe tenuto conto nè dell’elemento geografico (distanza del parcheggio dalla postazione di soli 100 metri), nè dell’elemento quantitativo, nella specie connesso – alla temporaneità dello spostamento dal luogo di lavoro.

2. Si sottopone, quindi, a censura, l’imputazione al lavoratore del mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile per il quale la contrattazione collettiva non prevedeva sanzioni tipizzate, reputandosi insufficiente al riguardo la deposizione del teste D.R., il quale aveva acquisito notizie de relato in ordine alla consegna da parte di altro dipendente, di detto indumento al L.; si critica, da ultimo, il giudizio espresso in ordine alla valutazione complessiva anche delle condotte pregresse assunte dal lavoratore.

3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Le censure attengono al momento valutativo del compendio istruttorio riservato al giudice di merito e non sindacabile nella presente sede.

Deve al riguardo rimarcarsi che in tal senso, le critiche articolate dalla difesa di parte ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità.

Esse, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019 n. 33373, Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476), in quanto tendono a dare ingresso ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, attraverso il controllo in sede di legittimità della motivazione della sentenza gravata, inducendo a prendere in considerazione sotto un’angolazione diversa, coincidente con le proprie ragioni, il materiale probatorio assunto dal giudice a fondamento della propria decisione.

Ma siffatte critiche non possono trovare ingresso, a maggior ragione nel regime di sindacato minimale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33679) nell’affermare che:

il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

4. Nella specie, come riportato nello storico di lite, la sentenza impugnata ha convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, il giudizio del collegio territoriale circa tempi e modi entro i quali si sarebbe dispiegata la condotta attorea oggetto della lettera di contestazione. Ha elaborato un compiuto scrutinio delle acquisizioni probatorie, esplicando le ragioni sottese alla maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese da taluni testimoni, in ragione del compito di accertare il corretto esercizio del servizio di vigilanza loro ascritto.

Dalle dichiarazioni rese, era emerso che la postazione di lavoro ò del ricorrente era rimasta scoperta per almeno venti minuti, tempo peraltro, ritenuto compatibile con la necessità di percorrere a piedi cento metri, raggiungere il luogo ove l’auto era posteggiata, trovare un’altra area di parcheggio e ritornare alla propria postazione; e che di tale assenza non era stata data comunicazione alla centrale.

Al cospetto di tale congrua definizione delle acquisizioni probatorie, parte ricorrente si è limitata a contrapporre alla ricostruzione offerta dalla Corte distrettuale una difforme, non censurando puntualmente quella svolta in sentenza, ma proponendo una diversa valorizzazione degli elementi probatori raccolti, non consentita nella presente sede.

In tale prospettiva, priva di fondamento si palesa la critica che attinge la statuizione con la quale il giudice del gravame ha confermato l’accertamento della responsabilità del lavoratore nel mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile, attenendo la stessa, pur sempre, alla valutazione dello strumento probatorio, che risulta congruamente svolta dalla Corte distrettuale.

La quaestio facti rilevante in causa è stata, infatti, trattata in conformità ai criteri valutativi di riferimento, pur pervenendo il giudice del gravame a conclusioni opposte a quelle indicate da parte ricorrente, con approccio congruo – oltre che conforme a diritto – che si sottrae allo scrutinio di legittimità in base ai parametri tracciati dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella interpretazione resa dalle sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053).

5. Non può, sotto, altro versante, sottacersi che la Corte di merito, nello scrutinare la vicenda delibata, si è attenuta ai principi consolidati espressi da questa Corte alla cui stregua la fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro, di cui all’art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l’intensità dell’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l’abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l’abbandono richieda una durata protratta per l’intero orario residuo dei turno di servizio svolto; sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento (vedi Cass. 1/7/2020 n. 13410, Cass. 26/7/2016 n. 15441).

6. Quanto alla valutazione della cd. “recidiva” ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, la pronuncia impugnata si palesa, del pari, congrua e conforme a diritto.

La Corte territoriale, condividendo l’iter argomentativo percorso dal giudice di prima istanza, ha infatti chiarito che il riferimento ai precedenti illeciti disciplinari, contenuti nella lettera di contestazione, era meramente funzionalizzato alla definizione della gravità delle mancanze ascritte al dipendente onde sostenere il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, non essendo riconducibili i comportamenti descritti, ad alcuna ipotesi di recidiva specificamente prevista dalle disposizioni contrattual-collettive di riferimento.

In tal senso ha mostrato di conoscere e condividere l’insegnamento di questa Corte secondo cui la preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l’infrazione disciplinare commessa (vedi Cass. 25/1/2018 n. 1909). E proprio quest’ultimo era il caso oggetto di delibazione, in cui il licenziamento era stato intimato perchè era risultato che il 13/10/2015 il ricorrente aveva abbandonato il posto di lavoro senza autorizzazione e, nella stessa occasione, non indossava il giubbotto antiproiettile, in violazione dell’art. 2104 c.c. e del c.c.n.l. di settore. Solo per ragioni di opportunità (“Allo stesso modo appare opportuno il richiamo alla sanzione di 4 ore di multa…”) si menzionava la irrogazione di pregresse sanzioni disciplinari onde avvalorare il giudizio di gravità del vulnus arrecato all’elemento fiduciario sotteso al vincolo lavorativo e giustificare la proporzionalità della sanzione irrogata alla mancanza ascritta.

La fattispecie scrutinata è stata, dunque, oggetto di corretta sussunzione nel concetto di proporzionalità della sanzione disciplinare, che rientra nella generale categoria delle clausole generali e si realizza mediante valorizzazione di fattori relativi alla coscienza generale ed individuazione degli elementi fattuali che integravano il parametro normativo, ravvisati nel comportamento posto in essere dal lavoratore richiamato nella lettera di contestazione in quanto suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento; si tratta, dunque, per quanto sinora detto, di accertamento conforme a diritto, oltre che del tutto congruo sotto il profilo della concreta ricorrenza degli elementi fattuali considerati, sotto tale aspetto non risultando sindacabile in questa sede in quanto riservato ai giudici di merito (vedi per tutte Cass. 26/3/2018 n. 7426).

In definitiva, alla stregua delle argomentazioni sinora esposte, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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