Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7222 del 22/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2018, (ud. 12/12/2017, dep.22/03/2018),  n. 7222

Fatto

1. Con la sentenza n. 182/2016 la Corte di appello di Genova ha confermato, sia pure con diversa motivazione, la pronuncia n. 45/2015 emessa dal Tribunale di Savona con cui era stata respinta la domanda, proposta dai lavoratori in epigrafe indicati, con mansioni di tecnici addetti alla manutenzione degli impianti utilizzati per il controllo del traffico aereo di proprietà ENAV spa, in servizio presso la Techno Sky srl, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere giuridicamente considerati dipendenti di ENAV spa, con conseguente sottoposizione al più favorevole CCNL applicato presso tale ultima società.

2. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha rilevato che: 1) a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sussisteva l’interesse ad agire dei ricorrenti ravvisabile anche nelle ipotesi in cui l’incertezza giuridica riguarda l’individuazione del vero datore di lavoro; 2) l’eventuale nullità dell’appalto cd. in house, intercorso tra ENAV spa e Techno Sky srl, comunque non avrebbe inciso sui rapporti di lavoro tra l’appaltatore e i propri dipendenti; 3) al limite, un non corretto affidamento in house avrebbe potuto essere elemento sintomatico della non genuinità dell’appalto, rilevante anche sotto il profilo lavoristico; 4) nella fattispecie in esame la mancata produzione dello statuto di Techno Sky non consentiva di valutare, sotto questo profilo, la correttezza della contrattazione in house; 5) con riguardo, invece, al disposto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, non vi era stata la allegazione e la prova “dell’unicità di organizzazione dei servizi, dell’ingerenza del committente nella organizzazione dell’appalto” o rispetto “alla gestione effettiva del rapporto di lavoro in capo ad ENAV” o che “l’esercizio del potere datoriale fosse in capo ad ENAV”; 6) non vi era stata, poi, da parte dei ricorrenti, su cui incombeva il relativo onere probatorio, la dimostrazione di un’assenza di rischio di impresa da intendersi questo, da un punto di vista economico, nel senso cioè che non sia ravvisabile solo se l’organizzazione consista nel mero reperimento della forza lavoro ed il corrispettivo sia impostato sui costi unitari del personale e non su altro; 7) carente era stata anche la allegazione e la prova in ordine ed un esercizio di co-datorialità da parte di ENAV spa e di Techno Sky srl..

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, i ricorrenti in epigrafe indicati.

4. Hanno resistito con controricorso ENAV spa e Techno Sky srl.

5. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2733 e 2735 c.c., per avere la sentenza impugnata posto a loro carico la prova di circostanze, vale a dire la sussistenza di caratteri tipici dei rapporti di affidamento diretto in regime di “in house providing”, da dimostrare attraverso la produzione dello statuto della società in house, che erano invece pacifiche e comunque confessate dalle società loro controparti.

2. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e art. 1655 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto esistente e genuino il contratto di appalto intercorso tra le società convenute, pur a fronte della insussistenza di una effettiva terzietà tra le stesse e per avere, conseguentemente, escluso l’imputazione all’effettivo datore dei rapporti di lavoro stipulati con l’appaltatore nudus minister.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che potesse essere loro effettiva datrice di lavoro una struttura societaria integralmente sottomessa alla società controllante, unico titolare dell’organizzazione produttiva comune.

4. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

5. Per un corretto inquadramento delle questioni da esaminare è opportuno precisare due circostanze: a) il rapporto giuridico che rileva ai fini della presente controversia è quello che intercorre tra ENAV spa (che è un organismo di diritto pubblico – così definito nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, in forma societaria dal 2001) e la Techno Sky srl (società partecipata al 100% dal Gruppo ENAV, così rinominata a seguito dell’acquisto da parte di ENAV spa della Vitrociset Sistemi, ramo scorporato da Vitrociset) e non quello intercorrente tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ENAV spa di cui il primo è azionista maggioritario; b) la normativa applicabile, nel caso di specie, ratione temporis, è quella del D.Lgs. n. 163 del 2006 anteriore alla rinnovata legislazione in tema di appalto (varata con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e di società pubbliche (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

6. Ciò premesso, rileva il Collegio che il primo motivo non è meritevole di pregio perchè non conferente alla ratio decidendi della Corte Distrettuale.

7. Il ragionamento decisorio dei giudici di seconde cure, infatti, si fonda sulla argomentazione, che costituisce un presupposto di tutto l’impianto assertivo, secondo cui l’eventuale nullità del contratto di appalto in house non può incidere sulla titolarità dei rapporti di lavoro in atto presso la società appaltatrice e, quand’anche potesse rilevare ai fini della non genuinità dell’appalto ex art. 1665 c.c., i ricorrenti non avevano prodotto lo statuto di Techno Sky srl necessario per effettuare tale accertamento.

8. La Corte Distrettuale, pertanto, non ha posto a carico dei lavoratori l’onere di provare il contratto di appalto in house o altro tipo di affidamento, ma ha rilevato che questi non avevano offerto gli elementi documentali (appunto il citato statuto) per dimostrare il preteso fenomeno di intermediazione fittizia di persona.

9. Tale assunto è conforme agli arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr. in termini Cass. 13.7.1998 n. 6860; Cass. 7.10.2000 n. 13388) ove è stato precisato che l’onere della prova, per potere essere dichiarato dipendente dell’asserito reale datore, è in capo al lavoratore.

10. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono parimenti infondati.

11. Con essi, in pratica, si deduce che, per il solo fatto della presenza di un affidamento diretto tra due società private in regime di house providing, con insussistenza di una sostanziale alterità soggettiva tra le due persone giuridiche, non si possa ravvisare un appalto genuino nè una effettiva duplicità di titolarità della organizzazione imprenditoriale ex art. 2094 c.c..

12. Le censure non sono condivisibili perchè il decisum della Corte Distrettuale è conforme ai principi affermati in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 3196/2017; Cass. Sez. Un. n. 24591/2016), applicabili anche alla fattispecie in esame, sia essa inquadrabile come appalto in house providing ovvero come affidamento D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ex art. 218, ad impresa collegata.

13. La società di capitale con partecipazione pubblica, infatti, non muta la sua natura di soggetto privato solo perchè un organismo pubblico, sia pure in forma di società legale come l’ENAV spa, ne possegga in tutto o in parte le azioni, in quanto il rapporto tra società e soggetto pubblico è di assoluta autonomia non essendo a quest’ultimo consentito incidere unilateralmente sulla svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società di capitale mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società.

14. Del resto, la società appaltatrice non perde la qualità imprenditoriale perchè le norme speciali, volte a regolare la costituzione della società, la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione dei suoi organi, non possono incidere sul modo in cui essa opera nel mercato, nè possono comportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamento di terzi contraenti contemplate dalla disciplina civilistica (cfr. Cass. n. 3196/2017).

15. Nè la eventuale divergenza causale rispetto allo scopo lucrativo appare sufficiente ed escludere che, laddove sia stato adottato il modello societario, la natura giuridica e le regole di organizzazione della partecipata restino quelle di una società di capitali disciplinato in via generale dal codice civile, rilevando non il tipo di attività esercitata (funzioni e compiti svolti ex lege) ma la natura del soggetto, ai fini della applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.

16. Infine, la mancanza di una disciplina legislativa specifica per le due società in questione (ENAV spa e Techno Sky srl), con deroga espressa delle norme del codice civile, fa sì che il fenomeno resti regolato da due normative coesistenti: quella pubblicistica che regola la partecipazione del soggetto pubblico (con la possibilità di nominare i componenti degli organi sociali e di avvalersi degli strumenti di diritto societario) e quella privatistica che attiene al funzionamento della società, con un rapporto di autonomia tra le due persone giuridiche.

17. Affermata, pertanto, la autonomia e la struttura privatistica della società collegata e/o partecipata, ne discendono due corollari.

18. Il primo attiene alla individuazione del giudice competente in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico.

19. Il secondo riguarda il sindacato sull’accertamento delle vicende dei rapporti lavorativi di dette società e la individuazione della normativa applicabile.

20. Con riferimento al primo, le Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo Cass. Sez. Un. 27.3.20017 n. 7759; Cass. Sez. Un. 1.12.2016 n. 24591) hanno affermato il principio di diritto per cui le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario.

21. Circa il secondo deve statuirsi, conseguentemente, che le vicende dei rapporti di lavoro del suddetto personale sono regolate dal diritto del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare anche gli aspetti funzionali ed estintivi dei rapporti medesimi, oltre che quelli genetici.

22. Venendo, pertanto, alla fattispecie in esame -escluso che la sussistenza di un appalto in house o di un affidamento D.Lgs. n. 163 del 2006, ex art. 218, ad impresa collegata possano di per sè comportare la unicità di titolarità dell’organizzazione produttiva comune alle due società, per quanto sopra detto in ordine all’autonomia dei rapporti tra organismo pubblico da un lato e società collegata o partecipata dall’altro- l’indagine deve essere svolta avendo riguardo alle regole processuali e sostanziali privatistiche regolanti il fenomeno dei meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.

23. Sotto questo profilo la Corte territoriale ha rilevato la carenza di allegazione (e di prova) sia con riguardo al requisito della unicità di organizzazione dei servizi, dell’ingerenza del committente nella organizzazione dell’appalto e della gestione effettiva del rapporto di lavoro in capo ad ENAV, sia con riferimento all’assenza del rischio di impresa in capo a Techno Sky srl.

24. Si tratta di una interpretazione operata dal giudice di appello rapportata al contenuto e alla ampiezza della domanda giudiziale che è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione (cfr. Cass. 8.8.2006 n. 17947; Cass. 6.2.2006 n. 2467). Inoltre, va rimarcato che anche l’accertamento circa la sussistenza e la idoneità di una prova offerta a rendere verosimile il fatto allegato costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

25. Tali vizi non sono, però, ravvisabili nelle coerenti, corrette ed esaustive argomentazioni della Corte Distrettuale che ha escluso, nel caso concreto, i sintomi della illiceità dell’appalto tra le due società precisando che, ai fini dell’indagine del requisito del rischio di impresa, il corrispettivo nel caso di specie era stato fissato a corpo con organizzazione del lavoro dell’appaltatrice sicchè si aveva predisposizione di un servizio dietro corrispettivo per il medesimo e non per la sola misura del lavoro dipendente necessario a produrlo; è stato, poi, specificato che, rispetto ad un ipotetico collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, nulla era stato allegato o provato se non una richiesta di consulenza del tutto esplorativa.

26. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

27. In considerazione della assoluta novità della questione relativa ai rapporti tra ENAV spa e Techno Sky srl, trattata per la prima volta in sede di legittimità, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2018

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