Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7222 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33830-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS.

APOSTOLI 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO POLITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1753/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. F.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la comunicazione di iscrizione di ipoteca per mancato pagamento di n. 35 cartelle di pagamento i cui enti impositori erano l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’Inail e il Tribunale di Milano, eccependo l’esistenza del fondo patrimoniale sui beni oggetto della misura cautelare.

2. La CTP rigettava il ricorso sostenendo che parte ricorrente non avesse dato prova dell’annotazione del fondo all’atto del matrimonio.

3 Sull’impugnazione del ricorrente l’adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello evidenziando che era stata prodotta in giudizio la documentazione attestante l’annotazione del fondo patrimoniale.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (succeduta a Equitalia Nord) affidandosi a due motivi F.G. ha resistito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione al mancato pagamento dei carichi contributivi.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e degli artt. 170 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si argomenta che il contribuente non aveva nè provato nè allegato l’estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti contratti e la conoscenza del creditore di tale estraneità.

2 Il primo motivo è fondato.

2.1 Contrariamente a quanto affermato dal resistente, il motivo risulta essere specificamente formulato e l’errore commesso dal ricorrente nell’inquadramento del vizio della decisone impugnata in una delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c. (sussunzione nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 anzichè n. 1) non è causa di inammissibilità del ricorso quando, come nel caso di specie, dalla lettura della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile la censura di cui egli si duole. Nè può dirsi, come affermato dal contribuente, che sulla questione della giurisdizione si sia formato il giudicato per non avere l’Agenzia delle Entrate proposto appello incidentale alla sentenza di primo grado che aveva espressamente rigettato l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’Agente di Riscossione nel corso del giudizio di primo grado. Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3, comma 1, “il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo”.

2.2 E’ pacifico che le cartelle esattoriali indicate nel ricorso si riferissero a contributi previdenziali ed assicurativi gestiti da Inps ed Inail. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 19523/2018) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, le controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, ancorchè originate da una pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale.

3. Venendo all’esame del secondo motivo, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo per aver l’appellato semplicemente riproposto in grado di appello la questione della opponibilità del fondo patrimoniale che invece si doveva riproporre con appello incidentale.

3.1 Questa Corte ha enunciato il principio secondo il quale ove un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice di appello da parte dell’appellato rimasto vittorioso nel giudizio di primo grado esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, nè è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr Cass. S.0 11799/2017).

3.2 E’ stato inoltre chiarito dal Supremo Collegio in materia di processo tributario che “il D.Lgs. n. 546 del 2992, art. 56, nel prevedere che le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante, principale od incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda nonostante l’impiego della generica espressione “non accolta”, non le domande e le eccezioni respinte, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o alle eccezioni espressamente respinte la terza via – riproposizione/rinuncia – rappresentata dal cit. D.Lgs., art. 56 e dall’art. 346 c.p.c., rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale con la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. 14534/2018).

3.2 Nel caso di specie i giudici di prime cure si sono espressamente pronunciati sulla questione relativa all’opponibilità al creditore della costituzione del fondo patrimoniale, si legge infatti nella motivazione della sentenza riprodotta nel controricorso quanto segue “il contribuente dimostra che il fondo è stato costituito prima del formarsi del debito preteso dall’Ufficio. Il debito preteso dall’Ufficio per imposte Iva, contributi previdenziali e premi Inail, non possono essere considerati debiti sorti per i bisogni della famiglia”.

3.4 A fronte di un espresso rigetto da parte della CTP della eccezione relativa alla mancanza di presupposti di cui all’art. 170 c.c. si rendeva necessaria la proposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’appello incidentale.

3.5 Sul punto la giurisprudenza di questo Collegio ha precisato che “nel processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54), per la proposizione dell’appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato nelle controdeduzioni in sede di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione” (Cass. 15501/2010, 2752/201213976/2019).

3.6 Nella fattispecie in esame risulta dalla lettura del capo c) delle controdeduzioni dell’Ufficio (pagg. 9-17 dell’atto) che l’appellato abbia diffusamente argomentato sulla inopponibilità all’agente del fondo patrimoniale dimostrando, avendo la CTP deciso la causa sulla questione preliminare dell’annotazione dell’atto, in modo inequivocabile l’interesse e la volontà di ottenere una pronuncia di rigetto nel merito del ricorso proposto dal contribuente.

4 Nel merito il motivo va accolto.

4.1 In tema di opponibilità del fondo patrimoniale all’ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, questa Corte (cfr. Cass. 3738/2015) ha enunciato il principio secondo il quale “Il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (specificamente in termini, tra le più recenti, Cass. 11 luglio 2014, n. 15886;7 luglio 2009, n. 15862), di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui “…trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta…” Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni In quest’ottica non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto” (analogamente si esprimeva anche Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011, cit.).

Quanto alla prova dell’estraneità del fatto generatore del credito per i bisogni della famiglia secondo l’orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.20998/2018) “l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”. (cfr. Cass. 4011/2013; Cass. 5385/2013)”.

La sentenza impugnata affermando l’illegittimità dell’ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, sulla base della sola costituzione del fondo patrimoniale senza alcun accertamento circa l’estraneità o meno dei debiti contratti per i bisogni della famiglia e la conoscenza della predetta estraneità in capo al creditore non ha fatto applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra indicati.

4. In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte;

– accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza, dichiara la carenza di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, in ordine alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali INPS e i premi INAIL e rinvia per il resto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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