Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7221 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 30/03/2011), n.7221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. (OMISSIS), F.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI GINA, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.B., D’EASS ASSICURAZIONI S.P.A. IN LCA, ASSITALIA

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1074/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 02/12/04, depositata il 09/03/2005

R.G.N. 2449/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza, del

07/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il tribunale di Roma accolse la domanda proposta da F. A., omettendo di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese di lite avanzata dalla odierna ricorrente.

L’impugnazione proposta da quest’ultima è stato dichiarata inammissibile dalla corte d’appello capitolina per mancata ottemperanza, da parte dell’avv. T., dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del F..

La sentenza, oggi gravata con ricorso per cassazione, non è conforme a diritto, poichè contrasta con quanto più volte affermato, in subiecta materia, da questa corte regolatrice (per tutte, Cass. 18059/05), che ha specificato come, nella specie, unico legittimato all’impugnazione sia il difensore, senza che alcuna fattispecie di litisconsorzio sia legittimamente predicabile tra quest’ultimo e la parte.

La causa può essere decisa nel merito, giusta disposto dell’art. 384 c.p.c., con pronuncia dispositiva della invocata distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La. corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dispone la distrazione delle spese del giudizio di secondo grado – liquidate nell’equivalente in Euro di L. 2.494.167 – in favore della ricorrente.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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