Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7221 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23268/2008 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GATTI 12, presso lo studio dell’avvocato MORICONI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SPADAVECCHIA Pierluigi, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Fermo) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/20 06 della Commissione Tributaria

Regionale di ANCONA del 19.1.06, depositata il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. D.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 47/8/06, depositata il 25-06-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento SSN e Irpef per l’anno 1995 in relazione a presunti maggiori redditi di partecipazione percepiti quale socio della GI.DI.CI. s.a.s. di Cimadore Tullio & C., la C.T.R. Marche accoglieva solo parzialmente l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che ne aveva respinto il ricorso.

2. Premesso che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio (v. SU n. 7433 del 2009), e rilevato che nella specie si controverte di avviso di accertamento concernente reddito di partecipazione a società di persone e non risulta che il socio abbia proposto solo eccezioni di tipo personale, deve evidenziarsi che questa Corte ha in proposito affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 86, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).

Ritenuto pertanto che, a prescindere dalla definizione o meno di un eventuale analogo giudizio instaurato dalla società, non potendo il presente procedimento essere iniziato nè proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, con la conseguenza che la sentenza impugnata in questa sede, sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte, deve essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rimessione alla C.T.P. di Ascoli Piceno affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio. Atteso lo sviluppo della vicenda processuale e l’intervento della citata sentenza delle SU successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette alla C.T.P. di Ascoli Piceno. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA