Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7221 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29715-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MATERA 23/A, presso lo studio dell’avvocato FABIO GERMANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PIANESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1461/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Consorzio di Bonifica Valle del Liri impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme dovute per la registrazione del decreto di espropriazione e costituzione della servitù di acquedotto, registrato in Cassino in data 17/10/2011.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate l’adita Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello rilevando, in conformità con quanto argomentato dal giudice di prime cure, che, in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, ai fini dell’imposta del registro, e del D.L. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2 e art. 10, comma 3, ai fini delle imposte catastali e ipotecarie, il Consorzio, che agiva come mero intermediario dell’ente statale espropriante, andava esente dal pagamento delle imposte.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria sulla base di un unico motivo. Il Consorzio ha resistito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2 e art. 10, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che erroneamente il giudice di appello ha escluso la tassazione in capo al Consorzio in quanto quest’ultimo, autorizzato all’espletamento delle attività espropriative con obbligo di promuovere la voltura catastale e la trascrizione a favore dello stato, è soggetto autonomo rispetto allo stato.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, prevede che “negli atti di espropriazione per pubblica utilità o trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta (del registro) è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga alla L. 27 luglio 1978, art. 8, l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo stato”. In tema di imposte ipotecarie e catastali il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2 e art. 10, comma 3, escludono l’assoggettamento all’imposta le formalità “eseguite nell’interesse dello Stato”. Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) definisce l’autorità espropriante, il beneficiario dell’espropriazione e il promotore dell’espropriazione. L’autorità espropriante è il soggetto che cura l’intero procedimento di espropriazione, il potere espropriativo può anche essere delegato ad un concessionario di opera pubblica; per beneficiario si intende il soggetto che acquista la titolarità dei beni ablati mentre il promotore è chi assume l’iniziativa del procedimento.

2.2 Nel caso di specie il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto 7 ottobre 2005, n. 7919, ha finanziato l’esecuzione di lavori per il completamento della ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto irriguo in agro di Aquino-Castrocielo e Piedimonte S.G, con trasformazione del sistema di distribuzione da scorrimento a pressione turnato, nell’ambito del programma nazionale irriguo con totale spesa a carico dello Stato.

2.3 E’ pacifico che l’esecuzione dell’opera pubblica è stata affidata in concessione al Consorzio di Bonifica Valle Liri con conseguente attribuzione in capo al concessionario della competenza all’espletamento della procedura per l’espropriazione delle aree occorrenti per l’imposizione delle servitù di acquedotto.

2.4 E’, inoltre, incontestato che il Consorzio, una volta espletate le procedure necessarie per l’acquisizione delle aree aveva l’obbligo di procedere ” volturazione di tali beni curandone l’intestazione alla partita “Demanio dello Stato”. E’ quindi evidente come non vi sia stata coincidenza tra autorità espropriante, promotore e beneficiario dell’espropriazione.

2.5 Dalla lettura della disposizione normativa in materia di registro si evince chiaramente che il regime esentativo dell’imposta trova applicazione allorquando il soggetto promotore dell’espropriazione e/o il beneficiario sia lo Stato.

2.6 Tale condizione ricorre nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte dove, pur in presenza un ente diverso dallo Stato (il concessionario delegato per l’esecuzione di opere pubbliche) che ha provveduto alle procedure necessarie per l’esproprio delle aree, il soggetto nel cui interesse si è svolta la procedura, a favore del quale è stato emesso il decreto di esproprio e che ha acquistato la titolarità dei beni e dei diritti oggetto della procedura ablativa risulta essere lo Stato che ha agito attraverso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

2.7 Le considerazioni sopra svolte valgono anche per le imposte catastali ed ipotecarie, non dovute con riferimento alle formalità e alle volture eseguite “nell’interesse dello stato” che certamente si realizza nell’ipotesi di acquisto da parte del Demanio pubblico dei beni espropriati.

2.8 L’infondatezza dell’accertamento trova ulteriore conferma nella Risoluzione dell’Agenzia nr 66/E del 19.9.2018, che, contrariamente a quanto affermato dalle precedenti note e risoluzioni, ha riconosciuto le esenzioni di cui al Testo Unico dell’imposta di registro, art. 57, comma 8, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito, TUR) D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2 e art. 10, comma 3, alle fattispecie che riguardano ” atti (quali decreti di espropriazione per pubblica utilità, provvedimenti di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, atti di cessione volontaria di immobili) attraverso i quali alcuni beni, nell’ambito dei procedimenti di espropriazione, vengono acquisiti direttamente ed immediatamente al “Demanio dello Stato”, ancorchè l’ente espropriante sia un soggetto non riconducibile alla figura dello “Stato persona”.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

P.Q.M.

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600 per compensi e Euro 200 per esborsi oltre al rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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