Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7221 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 26/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 918-2021 proposto da:

B.V., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della

CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO

SALVATORE;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1198/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

B.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 27 marzo 2020, n. 1198, che ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente nei confronti della pronuncia del Tribunale di Napoli n. 4696/2015. Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda proposta dal ricorrente, avente ad oggetto il pagamento di un compenso per un collaudo, mancando la prova che fosse dovuto un compenso ulteriore rispetto a quello liquidatogli.

L’intimata Regione Campania non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso denuncia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., non avendo il giudice d’appello posto a fondamento della decisione “fatti ammessi e comunque non specificamente contestati dalla parte costituita”: a fronte della deduzione nell’atto di citazione di primo grado da parte del ricorrente dell’importo complessivo dell’opera, con specificazione dell’importo dei lavori e delle riserve, la Regione costituendosi nulla aveva contestato, così che il giudice, imponendo al ricorrente l’onere di provare un dato ammesso o comunque non contestato, aveva violato l’art. 2697 c.c..

Il ricorso è inammissibile. La censura del ricorrente è infatti generica e non si rapporta alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello di Napoli ha infatti rilevato che, al fine di dare la prova del maggior credito vantato, il ricorrente avrebbe dovuto necessariamente produrre il certificato di collaudo, perché potesse essere accertato quale fosse l’importo dei lavori da considerare ai fini dell’applicazione dell’aliquota percentuale dell’onorario, in quanto doveva, dall’importo lordo dei lavori, essere esclusa la revisione dei prezzi e l’aggiunta del valore delle varianti al prezzo originario del contratto, questo indipendentemente dalla contestazione da parte della Regione del valore complessivo dei lavori.

Nulla viene disposto in relazione alle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

 

 

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