Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7220 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito 11,

41, presso lo studio dell’avv. Garofalo Luigi, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro tempore,

domiciliato in Roma, via de Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n.

26362/09, depositata in data 16.12.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21.1.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Michele Costa per delega Garofalo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- R.A., dipendente del Ministero della Giustizia, ricorreva al giudice del lavoro presso il Tribunale di Treviso chiedendo l’assegnazione di uno dei posti dirigenziali vacanti nell’organico ministeriale, in copertura ai sensi del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv. in L. 19 gennaio 2001, n. 4, art. 24, comma 1 bis, in forza del quale l’Amministrazione avrebbe dovuto coprire metà dei posti vacanti attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi da essa precedentemente banditi. Il titolo all’assegnazione, precisava il ricorrente, nasceva dalla circostanza che le vacanze accertate dall’Amministrazione erano in numero tale da consentire l’assorbimento degli idonei risultanti dalla graduatoria del concorso a 23 posti di dirigente bandito il 13.6.97, approvata il 20.7.00, in cui egli si era collocato al 136 posto su 148 idonei.

2.- Accolta la domanda e rigettata la propria impugnazione dalla Corte di appello di Venezia, il Ministero della Giustizia proponeva con unico motivo ricorso per cassazione che veniva accolto con la sentenza di questa Corte 16.12.09 n. 26362.

Osservava il Collegio di legittimità che detto art. 24, comma 1 bis, aveva conferito all’Amministrazione un ampio potere discrezionale di provvedere alle assunzioni, nella misura massima della metà dei posti vacanti, in deroga al quadro normativo regolante l’assunzione nella qualifica dirigenziale nella parte in cui rendeva obbligatorio attingere alle graduatorie efficaci di precedenti concorsi. La legge, quindi, aveva imposto all’Amministrazione non la copertura della metà di tutti i posti vacanti, a prescindere dal fabbisogno, ma solo la modalità di reclutamento, che doveva essere ristretta alle graduatorie di concorsi già espletati.

Considerato che l’Amministrazione aveva determinato di coprire solo la metà dei posti vacanti e che il R. per la posizione occupata in graduatoria non rientrava nel novero dei vincitori, la Corte accoglieva il ricorso della Amministrazione e rigettava la domanda del dipendente.

3.- Proponeva ricorso per revocazione il R. sostenendo che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto avrebbe omesso di considerare l’esatto numero dei posti vacanti da coprire, come determinato dall’Amministrazione e come risultante dalla sentenza di merito impugnata, dato che agli atti era presente una nota del Direttore generale del personale del Ministero della Giustizia del 17.5.02 che a quella data – rientrante ancora nel biennio di validità della graduatoria – fissava l’organico della qualifica dirigenziale in 432 posizioni, delle quali 314 coperte e 118 da coprire.

Conseguentemente, tenuto conto che il numero dei posti andava fissato in 59 (ovvero la metà di 118) e che dalla graduatoria erano risultati originariamente vincitori 105 candidati, tutti gli idonei non vincitori (ovvero quelli collocati dal 106 al 148 posto, tra cui il ricorrente) avrebbero dovuto essere assorbiti.

Si difendeva con controricorso il Ministero.

4.- Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

R. ha depositato memoria.

5.- La sentenza impugnata afferma testualmente che “nei caso di specie, il potere discrezionale., nei termini ampi in cui risultava conferito, era stato esercitato con il provvedimento che aveva determinato il fabbisogno di personale dirigenziale e determinato il numero dei posti da coprire secondo le disposizioni del D.L. n. 341 del 2000, art. 24” (capo 3.2, pag. 6). La Corte di legittimità, dunque, ricollega la determinandone del numero dei posti in copertura all’esercizio del potere discrezionale di quantificazione del fabbisogno, a prescindere dal numero di posti dirigenziali effettivamente liberi nell’organico dirigenziale.

Dalla lettura dello stesso ricorso per revocazione emerge che il Ministero della Giustizia: a) nel dare, esecuzione alla norma in questione in parola in data 21.2.01 aveva informato le oo.ss. che “la disposizione relativa all’assunzione concerne n. 82 idonei del concorso per titoli … a 23 posti di dirigente del ruolo del personale dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria indetto con P.d.g. 13.6.97, la cui graduatoria è ancora valida essendo stata approvata il 17.7.00 (rectius 20.7.00) …” (pag. 3); b) tale determinazione fu dapprima confermata con provvedimento del 26.10.01 e successivamente revocata con ulteriore provvedimento dell’8.11.01, che riduceva a 59 il numero degli idonei da assumere (pagg. 3-4).

Sempre dal ricorso emerge che, nell’ambito del confronto instauratosi con il R. e gli altri interessati, la Direzione generale del personale, con una nota del 17.5.02, rispondendo a domanda del legale di uno degli idonei non vincitori, aveva da ultimo indicato che presso l’Amministrazione l’organico della qualifica dirigenziale era di 432 unità, di cui erano coperte 314 posizioni, di modo che le vacanze “risultavano essere 118 (di cui 29 non disponibili)”.

6.- Dal complesso di tali rilievi emerge che l’errore dedotto – quand’anche riscontrato nella realtà – non sarebbe decisivo.

Infatti, il Collegio di legittimità, ove pure avesse rilevato la presenza della nota 17.5.02, in ogni caso non avrebbe potuto tenerne conto in quanto la stessa era una mera comunicazione di notizia e non anche il provvedimento che, in esecuzione dell’art. 24 più volte richiamato, aveva costituito esercizio di discrezionalità amministrativa ed aveva determinato il fabbisogno di personale dirigenziale che, secondo l’interpretazione della norma di legge, costituiva l’unico riferimento utile ai fini dell’individuazione del numero dei posti disponibili. Tale individuazione, come affermato dallo stesso ricorrente, era invece contenuta negli altri provvedimenti sopra indicati.

La giurisprudenza ritiene che per l’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, una sentenza può essere revocata solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, di modo che tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (Cass., S.u., 23.1.09 n. 1666).

7.- Non ravvisandosi nella fattispecie detto rapporto logico- giuridico tra il preteso errore e la decisione assunta, il ricorso deve essere considerato inammissibile.

Le spese del giudizio di revocazione, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.500 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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