Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 722 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 19/01/2010), n.722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica e dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t.,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

contro

Dott.ssa F.P.M., nata a (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in Roma, Via Vallisneri n. 11, presso lo

studio dell’avv. Pacifici Paolo che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Aragona Sergio del Foro di Torino, giusta procura

speciale alle liti a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 36/1/2004 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 1 pronunciata in data 13.07.2004 e

depositata in data 29.09.2004, non notificata;

udita la relazione del Consigliere Dott. Polichetti Renato;

Viste le conclusioni scritte del P.G. Dott. VELARDI Maurizio che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza alla luce

della giurisprudenza di questa Corte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

quanto segue:

A seguito del silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria su istanze di rimborso, la dott.ssa F.P. adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta IRAP anno 1999.

La ricorrente eccepiva la assenza, nel caso di specie, dei presupposti applicativi dell’imposta.

L’Ufficio di costituiva in giudizio per resistere al gravame. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello.

Si costituiva la contribuente che si opponeva al gravame. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte le Amministrazioni in epigrafe indicate evidenziando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 dell’art. 115 c.p.c. e dei principi generali in materia di onere probatorio; nonche’ la insufficiente e contraddittoria motivazione.

Assumono le Amministrazioni in epigrafe indicate che la CTR ha in primo luogo fornito una ricostruzione del sistema normativo in punto di IRAP errato.

Ha, infatti, elaborato una “nozione” de principio di “attivita’ autonomamente organizzata” nella quale sarebbe rilevante esclusivamente – ovviamente, a fini dell’applicabilita’ del tributo – l’organizzazione di fattori reali e oggettivi consistenti.

Laddove la disposizione dell’art. 2 del testo normativo in esame prevede quale presupposto dell’imposta in parola “l’esercizio abituale di un’attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla presentazione di servizi”.

Criterio discretivo della soggezione all’imposta in esame appare quindi, gia’ nella letteralita’ del disposto di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 la natura dipendente o autonoma dell’attivita’ lavorativa in quanto svolta senza vincolo di subordinazione o para – subordinazione (secondo le ben note definizioni giuslavoristiche), nel mentre il requisito dell’organizzazione appare chiaramente strumentale, nella sua funzione meramente descrittiva della attivita’.

In conclusione, presupposto per l’assoggettamento all’IRAP sono le fattispecie nelle quali si sia in presenza di un’attivita’ organizzata dal titolare e non da terzi.

Nel caso di specie, ad avviso della difesa dei ricorrenti, sarebbero ben chiare le deficienze della impugnata sentenza, e l’erroneo percorso logico compiuto dal Giudice del gravame, il quale aveva finito per introdurre, tra i presupposti dell’imposta, un criterio – la prevalenza dell’elemento organizzativo rispetto all’intuitu personae – certamente inesistente nella disciplina normativa.

D’altronde, ben appare evidente che il criterio utilizzato dalla CTR – si ripete, palesemente erroneo, stante l’oggettivita’ del presupposto impositivo – finirebbe per escludere dal campo della imposizione una serie indefinita di professionisti.

E’ poi evidente che la documentazione in atti avrebbe dovuto essere vagliata puntualmente dal Giudice dell’Appello, al fine di inferirne un giudizio di valore in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti impositivi nel caso di specie.

La CTR ha invece obliterato tutto cio’.

Sotto ulteriore profilo, deve poi negarsi il sottofondo motivazionale (neppure tanto implicito) della sentenza, e, cioe’ il rilievo che “l’attivita’ autonomamente organizzata” che costituisce i presupposto impositivo dell’IRAP postuli la presenza di beni con caratteristiche funzionali obiettivamente connesse ex se con l’attivita’ professionale esercitata e tali da manifestare in via diretta tale connessione.

Ad avviso della difesa dei ricorrenti la norma impositiva in esame nulla richiedeva di tutto cio’, cosi’ come non richiedeva necessariamente la presenza di personale dipendente.

Sarebbe stato quindi palese che il Giudicante non aveva operato in realta’ alcuna pertinente valutazione della fattispecie concreta, onde inferire se effettivamente, nella specie, poteva dirsi difettare in base alle prove raccolte in atti il presupposto impositivo dell’IRAP, ed aveva fornito una motivazione inconsistente, priva di qualsiasi riferimento alla realta’ processuale che pur avrebbe dovuto compiutamente esaminare. Con controricorso la dottoressa F. P.M., per il tramite dei suoi avvocati, poneva in rilievo l’assoluta correttezza della motivazione della Commissione Tributaria Regionale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 nonche’ della giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso e’ fondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di IRAP, alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 non dev’essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensi’ in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui:

l’accertamento di tale presupposto – ai fini del quale non assume alcun rilievo la prevalenza dell’opera del professionista sul valore degli altri fattori produttivi impiegati, trattandosi di un requisito non configurabile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale o artigianale, e comunque non riconducibile ad alcuna previsione normativa – costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, se non per vizi logici della motivazione. (Cass. 16.02.2007 n. 3674 Rv. 594811).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale, dopo un ampio escursus normativo, ha esaminato nel merito la controversia giungendo alla conclusione che l’assunzione di una sola impiegata non potesse costituire causa di assoggettamento all’IRAP della ricorrente anche in relazione all’utilizzo di beni strumentali di modico valore.

Appare evidente il difetto di motivazione, sia alla luce della sopra citata massima sia in base alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale uno degli indizi della autonomia dell’organizzazione del lavoro e’ proprio dato dal fatto che il contribuente si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (Cass. 16.02.2007 n. 3678).

Orbene nel caso di specie costituisce circostanza pacifica ammessa dalla controricorrente che la stessa utilizzi in modo non occasionale e continuativo la prestazione lavorativa di una sua impiegata.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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