Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 722 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 722 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
.svnlenza con motivazione
semplOcula

sul ricorso proposto da:

FEDELE Vincenzo (FDL VCN 39E28 D843I), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Francesco Sparagna e Andrea Sparagna,
elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo n. 10,
presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Ubaldi;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –

Data pubblicazione: 15/01/2014

E
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;
– intimato –

depositato il 26 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Francesco Sparagna;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per la
dichiarazione del difetto di legittimazione del Ministero
dell’economia e delle finanze e per l’accoglimento del
ricorso nei confronti del Ministero della giustizia.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data l febbraio
2011 presso la Corte d’appello di Perugia, Fedele Vincenzo
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia e del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento
dell’indennizzo per la irragionevole durata di un
procedimento civile iniziato nel luglio 1989 presso la
Pretura di Latina e definito con sentenza della Corte di
cassazione depositata il giugno 2010;
che l’adita Corte d’appello, rigettata la domanda
proposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia

finanze, perché carente di legittimazione passiva,
riteneva che la materia del contendere del giudizio
presupposto fosse cessata nel 1992, sicché il processo si
era protratto per oltre diciotto anni in assenza di un vero

pregiudizio da indennizzare;
che Fedele Vincenzo ha proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto, affidato a un motivo;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione all’udienza di discussione,
mentre il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto
intimato
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che deve essere preliminarmente dichiarato il difetto
di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e
delle finanze, al quale il ricorso è stato notificato pur
se la Corte d’appello correttamente ne aveva dichiarato il
difetto di legittimazione passiva, riferendosi la richiesta
di indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001, ad un
giudizio presupposto svoltosi dinnanzi agli uffici della
giurisdizione ordinaria, sicché unico legittimato

interesse delle parti, il che comportava l’assenza di un

passivamente rispetto a tale domanda è il Ministero della
giustizia;
che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 89

apparenza della motivazione, rilevando che erroneamente la
Corte d’appello ha ritenuto cessata la materia del
contendere nel giudizio presupposto sin dal 1992, in quanto
avrebbe omesso di considerare lo svolgimento del processo e
di rilevare che nel giudizio di appello egli era stato
convenuto dalla controparte, così come aveva resistito al
ricorso per cassazione;
il ricorso è fondato, atteso che, pur volendosi
ammettere che la vicenda sostanziale del giudizio
presupposto si fosse risolta sin dal 1992, ciò non di meno
il giudizio è proseguito per iniziativa della controparte
dell’odierno ricorrente, sicché risulta errata la soluzione
adottata dalla Corte d’appello che ha affermato la carenza
di interesse anche della parte odierna ricorrente,
omettendo di considerare quali siano state nel giudizio
presupposto le posizioni assunte dalle parti;
che in ogni caso, finché il venir meno dell’interesse
alla prosecuzione del giudizio non viene dichiarato, il
giudizio è pendente ed è suscettibile di arrecare
pregiudizio alle parti, tanto più in un caso come quello di

del 2001 e dell’art. 6 CEDU, nonché insufficienza e mera

specie, in cui la posizione dell’odierno ricorrente è stata
quella di appellato e di resistente nel giudizio di
cassazione;
che dunque la motivazione del decreto impugnato risulta

della domanda, sicché si impone la cassazione del decreto
impugnato;
che non sussistono le condizioni per poter decidere la
causa nel merito, rendendosi necessario un accertamento
sullo svolgimento del giudizio presupposto nonché una
valutazione della posta in gioco, che costituiscono tipici
accertamenti di fatto, al fine di individuare il criterio
quantitativo per indennizzare il pregiudizio sofferto dal
ricorrente;
che dunque la causa va rinviata alla Corte d’appello di
Perugia, la quale procederà a nuovo esame della domanda e
alla regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva
del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie il
ricorso proposto nei confronti del Ministero della
giustizia, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per
le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello
di Perugia in diversa composizione.

del tutto inidonea a sorreggere la decisione di rigetto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

il 12 novembre 2013.

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