Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 722 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 13/01/2011), n.722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14262/2005 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZZA A. MANCINI 4, presso l’avvocato CECINELLI

GUIDO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRACANE Carlo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 605/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta infondatezza

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 18 marzo 1997 C.M. conveniva avanti il Tribunale di Marsala la Sicilcostruzioni s.a.s. di Di Stefano M. &

C.e.. Premetteva di avere stipulato con la predetta società il (OMISSIS), nella qualità di promittente acquirente, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un appartamento , inserito nella palazzina “B” del complesso immobiliare costruito dalla società convenuta in (OMISSIS), lamentava di avere inutilmente sollecitato la controparte ad adempiere l’obbligazione di stipulare il contratto definitivo per il trasferimento dell’immobile. Chiedeva, quindi, venisse emessa sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso e condannasse la società convenuta al risarcimento del danni dall’inadempimento causati.

La Sicilcostuzioni s.a.s. di Di Stefano M. & C, si costituiva e, dicendosi pronta alla stipula del contratto definitivo, chiedeva il rigetto delle domanda.

All’udienza del 21 maggio 1999 il procuratore della società dichiarava che questa era fallita e veniva pertanto interrotto il processo. Riassunto dalla C., il curatore del fallimento affermava in comparsa di risposta di esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto.

L’adito giudice, con sentenza del 3/8 febbraio 2001, rigettava le domande della C. che condannava al pagamento delle spese processuali.

Osservava il tribunale che doveva prendersi atto che il curatore aveva esercitato la facoltà, attribuitagli dalla L. Fall., art. 72, di non dare corso al contratto preliminare all’epoca stipulato dalla società in bonis. Contrariamente a quanta dedotto dalla C., secondo cui il trasferimento della proprietà dell’immobile vi sarebbe già stato, doveva ribadirsi la natura preliminare del contratto stipulate dalle parti, che richiedeva, per il trasferimento del diritto, successiva manifestazione di consenso (che non vi era più stata e che era definitivamente preclusa dal contrario intendimento legittimamente manifestato dal curatore).

Avverso la sentenza proponeva appello C.M..

Il curatore del fallimento chiedeva conferma della impugnata sentenza.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 24.5.04, rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la C. sulla base di due motivi cui non resiste il fallimento intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso la ricorrente contesta, sotto diversi profili, la sentenza impugnata laddove ha escluso che nel caso di specie il contratto preliminare di vendita costituisse, in realtà, un contratto definitivo comportante l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile con conseguente inapplicabilità della L. Fall., art. 72.

In particolare, sostiene con il primo motivo che l’avvenuta consegna del bene con il conseguente pagamento dell’intero prezzo avrebbero realizzato l’effetto traslativo della proprietà costituendo, ormai, la stipula dell’atto notarile una mera formalità.

Con il secondo motivo deduce, invece, la violazione dell’art. 1362 c.c., poichè il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della reale comune intenzione delle parti, in ragione anche del loro comportamento complessivo posteriore alla conclusione dell’accordo.

Per quanto concerne il primo motivo, la Corte d’appello ha osservato L che il pagamento del prezzo e l’immissione in possesso del bene non erano circostanze idonee a realizzare il trasferimento della proprietà che poteva realizzarsi solo con il contratto definitivo contenente la manifestazione di volontà del venditore di trasferire la proprietà dell’immobile.

Tale pronuncia è del tutto corretta e conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui l’avvenuto il pagamento del prezzo, con l’immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, costituisce soltanto un, effetto prodromico ed anticipatore del divisato assetto di interessi ma non già realizzatore di un effetto traslativo, non essendosi in tal caso ancora prodotto l’effetto traslativo che la volontà delle parti aveva differito al definitivo (Cass. 4747/99 Cass. 7070/04; Cass. 16160/10).

Il primo motivo è pertanto infondato.

Quanto al secondo motivo, va rammentato che questa Corte ha, a più riprese, chiarito che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire.

La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e, cioè, connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 4178/07).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha osservato che le espressioni utilizzate dal contraenti sono non equivoche nell’affermare l’effetto obbligatorio e non traslativo del contratto.

A tale proposito ha rilevato a che l’atto veniva qualificato dalle parti nell’ intestazione “contratto preliminare di vendita”. In questo il legale rappresentante della Società si “obbliga a vendere” e la C. si “obbliga a comprare”, peraltro in nome e per conto di persona fisica o giuridica da nominare al momento della stipula dell’atto pubblico definitivo. Ha aggiunto che le espressioni usate trovavano conferma nel concreto regolamento del rapporto, che vedeva il bene essere costituito da unità immobiliare facente parte di complesso edilizio di tre palazzine che a società aveva in corso di costruzione ed in relazione al quale la società promittente alienante, affermando che quanto promesso in vendita era di sua esclusiva proprietà e disponibilità ed era libero da pesi e da diritti di terzi, si obbligava a mantenerlo tale fino alla stipula dell’atto pubblico definitivo ed anche il materiale possesso sarebbe stato trasferito contestualmente alla stipula del detto atto.

Tale motivazione appare del tutto corretta avendo tenuto conto anzitutto del tenore letterale del contratto ed in relazione a tale tenore avendo ricostruito la reale volontà delle parti anche in relazione alla situazione di fatto dell’immobile al momento della stipula del compromesso.

La ricorrente non avanza alcuna censura specifica a tale motivazione, riproponendo la questione già avanzata con diversa prospettazione nel primo motivo, secondo cui la volontà delle parti doveva essere valutata alla luce del comportamento successivo alla stipula che aveva dato luogo all’adempimento alle obbligazioni contrattuali.

La censura in questione presenta diversi profili di inammissibilità.

Anzitutto – come rilevato – non tiene conto e non censura la ratio interpretativa della sentenza. In secondo luogo, tende a prospettare non già una violazione dei canoni interpretativi del contratto, bensì a proporre una diversa valutazione del contratto stesso in tal modo investendo il merito della decisione.

A ciò deve aggiungersi che se, come rilevato in relazione al primo motivo di ricorso, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali riveste un carattere puramente prodromico delle obbligazioni assunte che nulla toglie alla necessità di stipulare formale contratto di compravendita, tale comportamento è di per sè ininfluente al fine di far ritenere, nell’interpretare il contratto preliminare, che le parti avessero voluto già con esso trasferire la proprietà.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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