Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7219 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.22/03/2017),  n. 7219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8900/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.G.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso il decreto n. 199/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 07/01/2016 e depositato il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Adita in riassunzione, la Corte d’appello di Perugia con decreto del 14.1.2016 condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare in favore di A.G.G. e di numerosi altri ricorrenti, meglio specificati in epigrafe, la somma di Euro 5.250,00 per ciascuno, a titolo di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Giudizio presupposto della cui irragionevole durata si trattava, un processo amministrativo che gli stessi ricorrenti avevano promosso innanzi al TAR Lazio il 22.10.1999, definito il 25.5.2008. La Corte perugina liquidava l’indennizzo in ragione dell’importo annuo di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ogni anno successivo.

Contro tale decreto il predetto Ministero propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per non aver la Corte territoriale valutato il carattere collettivo dell’azione proposta dai ricorrenti innanzi al TAR Lazio e la relativa prognosi infausta. Da qui, la temerarietà della lite, il suo carattere bagatellare e la soglia minima di gravità non indennizzabile. Parte ricorrente allega, inoltre, l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo.

2. – Il ricorso è inammissibile perchè non risulta depositato agli atti, e neppure in udienza, l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso a mezzo del servizio postale.

Infatti, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass. S.U. n. 627/08).

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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