Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7219 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23659/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

S.M.E., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11939/2015 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 03/04/2015 R.G.N. 31232/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAMALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per declaratoria di

inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato PATRIZIA CIACCI, per delega verbale Avvocato

EMANUELA CAPANNOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 3.4.2015, il Giudice di pace di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dall’INPS avverso il Decreto Ingiuntivo con cui il medesimo giudice gli aveva ingiunto di pagare all’avv. S.M.E. la somma di Euro 700,00, oltre spese del procedimento monitorio e accessori, a titolo di compensi professionali liquidati con decreto del Tribunale di Napoli in esito a procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c..

Il giudice, in particolare, ha ritenuto che la statuizione relativa alle spese contenuta nel decreto di omologa non costituisse titolo esecutivo e ha pertanto ravvisato uno specifico interesse della parte alla procedura monitoria.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura. L’avv. S. ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria nella quale ha sollevato eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione, in considerazione dell’appellabilità della pronuncia. La causa, a seguito d’infruttuosa trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 9.9.2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 445-bis e 100 c.p.c., per avere il giudice ritenuto che la statuizione relativa alle spese contenuta nel decreto di omologa non costituisse titolo esecutivo e avere pertanto ravvisato la sussistenza di un interesse all’adito della procedura monitoria avente ad oggetto la medesima somma già ivi liquidata, il ricorso è inammissibile.

Questa Corte, con riguardo alla disposizione di cui all’art. 339 c.p.c., comma 2 (che, nel testo vigente ratione temporis, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, stabilisce che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”), ha già avuto modo di chiarire che l’appello a motivi limitati è l’unico rimedio impugnatorio ammesso dall’ordinamento (così Cass. S.U. n. 27339 del 2008) e, specialmente, le ragioni per cui resta esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione anche per motivi diversi da quelli consentiti per l’appello.

Si è infatti in proposito argomentato che tale conclusione, oltre che per un’elementare ragione di coerenza, che induce a escludere un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell’art. 360 nuovo testo c.p.c., là dove al comma 1, prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: stante che la sentenza equitativa del giudice di pace non può considerarsi nè una sentenza pronunciata in grado di appello nè una sentenza pronunciata in unico grado (attesa la sua appellabilità, sia pure per motivi limitati), essa non può infatti ritenersi ricorribile per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dell’art. 339, comma 3, nè d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per motivi diversi sulla base del nuovo testo dello stesso art. 360 c.p.c., u.c., che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali – a norma dell’art. 111 Cost., comma 7 – è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al comma 1, in quanto la sentenza del giudice di pace pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all’ambito di applicazione del suddetto comma 7, che attiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per i quali non sia previsto alcun mezzo di impugnazione, e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ancorchè limitato a taluni motivi, e la decisione riguardo ad esso possa poi essere a sua volta assoggettata a ricorso per cassazione (così Cass. n. 13019 del 2007 e, più di recente, Cass. n. 4138 del 2017, ove ampi riferimenti all’ulteriore giurisprudenza di questa Corte).

Pertanto, considerato che, nel caso di specie, il motivo di gravame attiene alla lamentata violazione dei principi che regolano la materia della formazione giudiziale del titolo esecutivo, è evidente che ricorreva uno dei casi per i quali è previsto l’appello (così, in particolare, Cass. n. 7450 del 2017), con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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