Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7218 del 25/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 25/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
G.M., residente a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 55/29/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino – Sezione n. 29 in data 19.10.2006, depositata il
17 aprile 2007;
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del
23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14873/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 55/29/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 29, il 19.10.2006 e DEPOSITATA il 17 aprile 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2 000, è affidato a tre mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Ai formulati quesito ed alla collegata censura per vizio della motivazione, può rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui la norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3677/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007) n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure, tenendo conto che il vizio di motivazione è configurabile, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).
4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, avendo tentato di giustificare il decisum con affermazioni generiche ed erronee, omettendo ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, oggetto delle deduzioni dell’Agenzia delle Entrate, quali riproposte in questa sede, ed in ipotesi idonee a giustificare una diversa decisione. in particolare, la CTR, riconosce l’insussistenza dell’autonoma organizzazione in assenza di prova documentale, omettendo ogni verifica in ordine agli elementi indice dell’autonoma organizzazione, quali desumibili da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, e segnatamente in ordine alla consistenza e rilevanza dei beni strumentali e dei locali adibiti a studio professionale utilizzati.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazione svolte in relazione;
Considerato che in base alle stesse, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte, perchè proceda al riesame e, quindi, – adeguandosi ai richiamati principi – decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra Sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010