Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7218 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 03/11/2016, dep.22/03/2017),  n. 7218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1208/2015 proposto da:

D.R.A., D.R.M., D.R.F.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. ARBIB PACUCCI 66, presso

lo studio dell’avvocato MARCO BELLISAI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SALVATORE MARTEDDU, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS S.P.A., N.M., M.S., DEL RIO SALVATORE,

ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 427/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 04/10/2013 e depositata il

15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Il (OMISSIS) il giovane D.R.G. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale, avvenuto sulla strada statale “(OMISSIS)”, tra (OMISSIS). Nel 1999 i prossimi congiunti della vittima ( D.R.A., D.R.M. e D.R.F.S.) convennero dinanzi al Tribunale di Nuoro gli eredi del conducente del veicolo sul quale la vittima era trasportata (deceduto anch’egli in conseguenza del sinistro); il suo assicuratore della r.c.a. e l’ANAS, ente proprietario della strada, sul presupposto che le condizioni della strada, priva di un efficiente sistema di drenaggio delle acque reflue, avesse causato o concausato il sinistro.

2. Con sentenza 3.7.2008 n. 406 il Tribunale accolse la domanda nei soli confronti dell’ANAS.

Gli attori impagliarono la sentenza nei soli confronti dell’ANAS, chiedendo una più cospicua quantificazione del danno rispettivamente patito.

Anche l’ANAS impugnò la sentenza, nella parte in cui gli aveva attribuito la responsabilità esclusiva per l’accaduto.

Con sentenza 15.10.2013 n. 427 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari:

(a) ritenne abbandonata, da parte degli appellanti, la domanda di risarcimento nei confronti del vettore e del suo assicuratore della r.c.a.;

(b) accertò che il sinistro in concausato sia dalle condizioni della strada, sia dalla imprudenza del conducente, in misura paritaria;

(c) confermo la quantificazione del danno compiuta dal primo giudice;

(d) condannò l’ANAS al risarcimento del 50% dei danni patiti dagli attori.

3. Tale sentenza è stata impugnata da D.R.A., D.R.M. e D.R.F.S., con ricorso fondato su due motivi.

4. Preliminarmente va rilevato che il ricorso è tempestivo: il termine ex art. 327 c.p.c., per proporre l’impugnazione è infatti scaduto il 30 novembre 2014, che cadde di domenica: legittimamente, dunque, la notifica è stata eseguita il 10.12.2014, ultimo giorno utile.

5. Con i due motivi di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza sarebbe viziata da violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) e da nullità (ex art. 360 c.p.c., n. 4) nella palle in cui:

(a) ha ritenuto sussistere un concorso di colpa del conducente;

(b ha quantificato tale concorso nella misura del 50%, piuttosto che in misura inferiore.

5.1. Nella parte in cui lamentano la violazione di legge, ambedue i motivi sono manifestamente infondati.

Stabilire quale sia stata la dinamica d’un sinistro stradale e quale la misura del concorso di colpa dei corresponsabili di esso costituiscono accertamenti di fatto, non valutazioni in diritto. Essi sono dunque insindacabili in questa sede.

I ricorrenti, per contro, pretenderebbero che questa Corte sindacasse il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti: richiesta, come noto, non ammissibile in sede di legittimità.

5.2. Nella parte in cui lamentano la nullità processuale per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, i due motivi sono manifestamente infondati.

La Corte d’appello non ha affatto omesso di motivare la propria decisione, nè la motivazione adottata alle pp. 23-25 della sentenza impugnata può dirsi inintelligibile o manifestamente contraddittoria.

6. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso è pertanto rigettato.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.R.A., D.R.M. e D.R.F.S., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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