Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7217 del 30/03/2011
Cassazione civile sez. I, 30/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
E.J. elettivamente domiciliata in ROMA, viale di
Vigna Pia 60 presso l’avvocato Ivan Pupetti con gli avv.ti Diana
Alessandro e Francesco Napoletano che la rappresentano e difendono
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto di Napoli;
– intimato –
avverso il decreto n. 1063 del Giudice di Pace di Napoli depositato
il 27.11.2009;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 24.2.2011 dal
Cons. Dr. Luigi MACIOCE;
Presente il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto
Fatto
RILEVA IN FATTO
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata l’11.11.2010 ha formulato considerazioni e proposte nel senso;
CHE la cittadina extracomunitaria J.E. – espulsa con decreto 23.10.2009 del Prefetto di Napoli adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B – impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Napoli, deducendo la invalidità del decreto espulsivo perchè per essa opponente sarebbe stato richiesto il nulla osta alla assunzione; CHE il GdP di Napoli con Decreto 27.11.2009 ha rigettato le doglianze rilevando che l’espulsione era legittima posto che la straniera si trovava in Italia in condizione di evidente irregolarità e non aveva dato prova del contrario; CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 16.01.2010 al quale non ha resistito l’intimato Prefetto; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 27.11.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE il ricorso muove quale prima censura l’aver mancato di disporre l’audizione personale della opponente, che detta audizione aveva chiesto, e quale seconda quella di non aver motivato sulla affermazione della avvenuta presentazione di istanza di permesso di soggiorno; CHE, quanto alla prima, essa è priva di fondamento dovendosi dare seguito all’indirizzo di questa Corte per il quale nel giudizio camerale di opposizione che lo straniero promuova avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l’entrata in vigore della L. 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, ad opera dell’art. 12 della citata L. n. 189 del 2002, non è più richiesta l’audizione personale dal ricorrente. Entrambe le parti, però, hanno diritto, in ossequio al principio del contraddittorio, di essere tempestivamente avvertite dalla cancelleria, tramite avviso, dell’udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso in opposizione dinanzi al giudice del merito (come pure del decreto reso dallo stesso giudice sul ricorso anzidetto). Nei confronti del ricorrente tale comunicazione (al pari di quella del decreto che definisce il giudizio) è necessario e sufficiente che venga effettuata al procuratore costituito, in virtù del principio generale fissato dall’art. 170 cod. proc. civ., comma 1, (in tal senso la massima di Cass. n. 3841 del 2006); CHE, quanto alla seconda, essa è inammissibile perchè carente di autosufficienza, non essendo neanche accennato a qual tipo di istanza di permesso si faccia riferimento e se essa sia stata proposta dalla straniera o da terzi nel di lei interesse ed in data anteriore o posteriore a quella della contestata espulsione; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza”.
OSSERVA:
Il Collegio che la relazione sopra riportata, e sulla quale nessun rilievo critico è stato formulato dalla difesa della ricorrente, merita piena condivisione, soggiungendosi che la pretesa omessa valutazione della asserita proposizione medio tempore di richiesta di permesso non avrebbe mai avuto efficacia sospensiva della potestà espulsiva (alla stregua di quanto affermato da questa Corte: da ultimo in Cass. n. 18112 e n. 24164 del 2010).
Respinto il ricorso non è luogo a regolare le spese in difetto di difese degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011