Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7217 del 22/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2018, (ud. 07/02/2018, dep.22/03/2018),  n. 7217

Fatto

1. La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio da Cass. n. 7387 del 28 marzo 2014, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli attuali ricorrenti i quali, premesso di avere lavorato (e di lavorare ancora) alle dipendenze Ministero della Giustizia dapprima come lavoratori socialmente utili, negli anni dal 1996 al 2000, e, successivamente, con contratti di lavoro a tempo determinato, avevano chiesto la conversione ex tunc di tali rapporti a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o, in subordine, la condanna della P.A. al pagamento le differenze retributive ex art. 2126 c.c., in ragione delle mansioni concretamente espletate.

2. La sentenza rescindente di questa Corte n. 7387 del 2014 aveva pronunciato sul ricorso proposto dai lavoratori avverso la sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado e respinto ogni domanda. In accoglimento del secondo motivo del ricorso per cassazione (respinto il primo ed assorbito il terzo), la sentenza rescindente aveva rinviato alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per difetto di motivazione in punto di “non ritenuta esorbitanza dell’attività espletata rispetto a quella prevista dal progetto”; in particolare, aveva rilevato che la Corte territoriale, pur asserendo che il carattere straordinario del progetto era apprezzabile “nella urgenza e nella novità complessiva dei compiti che le novelle sul Giudice di pace, le sezioni stralcio ed il Giudice unico di primo grado comportavano per tutta l’Amministrazione della giustizia, centrale e periferica, in relazione alla mole di procedimenti che si trattava di movimentare in senso organizzativo”, aveva poi affermato, con motivazione inadeguata, la non rilevanza, ai fini della verifica della conformità dei progetti di assunzione rispetto all’attività in concreto espletata, del fatto che gli attuali ricorrenti non fossero stati addetti agli uffici del Giudice di pace o alle Sezioni stralcio dei Tribunali. Secondo la sentenza n. 7387/2014 di questa Corte, “questa affermazione non può considerarsi idoneamente argomentata sulla base del solo rilievo, da parte della Corte del merito, che le riforme in questione interessavano non soltanto i suddetti specifici uffici, ma di riflesso di altri uffici giudiziari comunque coinvolti nell’innovazione legislativa”; si trattava di una argomentazione “generica, non supportata da alcun elemento fattuale concreto che, invece, avrebbe dovuto comportare, per il suo intrinseco valore dirimente, uno specifico accertamento circa la sussistenza di un reale collegamento tra mansioni espletate ed esigenze straordinarie riconducibile al progetto apprezzato dalla stessa Corte di merito in ragione dell’urgenza e della novità complessiva di compiti e le novelle sul Giudice di pace, le Sezioni stralcio ed il Giudice unico di primo grado comportavano”.

2.1. La sentenza di legittimità aveva quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma perchè procedesse “ad un nuovo accertamento di fatto circa la riferibilità delle mansioni in concreto espletate ai progetti di assunzione”.

3. La Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio, con la sentenza n. 1008 del 22 febbraio 2016, ha premesso che il ricorso in riassunzione depositato dai lavoratori si basava su due affermazioni in diritto:

a) sarebbe circostanza coperta da giudicato “che ricorrenti sono stati adibiti…a mansioni ed uffici diversi rispetto a quanto previsto nelle convenzioni e progetti…essendo risultata evidente la parificazione quanto a mansioni compiti ed orario di lavoro al personale amministrativo di ruolo… attività diverse ed esorbitanti rispetto alle prescrizioni contenute nei progetti”;

b) il giudice di rinvio sarebbe stato chiamato soltanto “..ad argomentare se, ed in caso positivo per quale ragione, i progetti di assunzione e risistemazione degli uffici del Giudice di pace, delle sezioni stralcio e del Giudice unico di primo grado abbiano necessitato per il loro funzionamento di più personale presso la Corte di cassazione e presso il Tribunale della sorveglianza”, dove avevano prestato lavoro i ricorrenti.

3.1. La Corte del rinvio ha osservato, in proposito:

a) quanto alla prima argomentazione, che la stessa deve ritenersi errata perchè, come si evince dalla sentenza della S.C., l’accertamento demandato al giudice del rinvio riguardava proprio la verifica della corrispondenza o meno tra le mansioni di fatto svolte e le mansioni previste dai progetti, per cui la necessità della verifica implicava che la circostanza non era certa nè assodata;

b) che l’argomento svolto dai ricorrenti circa il giudicato interno contrasta, poi, con il secondo ordine di motivi incentrato proprio sull’assenza della anzidetta verifica di corrispondenza;

c) quanto alla seconda argomentazione, che la stessa è innanzitutto meramente assertiva e non corredata da alcun elemento di prova documentale o di altro genere (e in particolare da qualsiasi analisi con riferimento agli elementi probatori principali, ossia ai progetti per l’impiego e l’utilizzazione degli l.s.u., il cui contenuto viene ingiustamente dato per scontato, senza neppure evidenziare rispetto a quale dei vari progetti vi sarebbero state le presunte violazioni);

d) che dall’esame dei tre progetti in atti non si evince che i ricorrenti dovessero necessariamente essere impiegati presso gli uffici del Giudice di pace, delle sezioni stralcio e del Giudice unico di primo grado; detti progetti riguardavano, i primi due, le convenzioni tra Ministero di Grazia e Giustizia e Gepi s.p.a. del novembre 1995 e dell’agosto 1997 e, il terzo, la convenzione tra Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del gennaio 1999 ed erano tutti sostanzialmente destinati (e i primi due finanche in tal modo intestati) al “Miglioramento dell’efficienza dei servizi dell’amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari”; con tale indicazione i progetti facevano certamente riferimento agli uffici di cui al precedente capoverso, ma non solo; ad esempio, il primo progetto faceva riferimento alla “adeguata funzionalità degli uffici giudiziari ed in particolare (ma non solo) quelli del giudice di pace”, ma anche ad “…un recupero di efficienza del servizio giustizia operando l’attivazione di quelle attività che per le carenze strutturali di personale e di professionalità non hanno potuto essere tempestivamente svolte…” e si faceva poi espresso richiamo alla “….drammatica situazione costituita dalla presenza di un consistente numero di vacanze negli organici del personale amministrativo – situazione aggravatasi anche a seguito dell’entrata in funzione degli uffici del Giudice di pace”, precisando che “… in questo contesto si rivela indispensabile poter sopperire alle esigenze di natura prioritaria mediante l’utilizzazione, attraverso lo strumento dei lavori socialmente utili, di un contingente di personale in cigs, in mobilità…secondo progetti di utilizzazione articolati in sottopiani territoriali”, procedendo inoltre ad una ripartizione tra le figure professionali del tutto sovrapponibili (e quindi anche sotto questo aspetto, senza alcuna irregolarità) a quelle previste dalla contrattazione di comparto;

e) che quanto così succintamente riferito con riguardo al primo progetto era totalmente ripetibile, se non addirittura accentuato, nei progetti successivi;

f) che, pertanto, quanto meno sulla base delle prove offerte, non è risultato alcuno scostamento fra mansioni affidate ai ricorrenti e progetti di assunzione, da cui il rigetto integrale delle originarie domande.

4. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori indicati in epigrafe propongono ricorso affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

5. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si denuncia nullità della sentenza conseguente ad error in procedendo sostanziatosi nella violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, anche in relazione all’art. 394 c.p.c., comma 1, e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c..

1.1. Si sostiene che la Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio a seguito di pronuncia rescindente di cassazione, anzichè uniformarsi a quanto statuito nel giudizio di legittimità circa la necessità di accertare il nesso funzionale effettivo tra le mansioni assegnate ai ricorrenti in regime di lavoro socialmente utile e le esigenze determinate dall’istituzione, con novella legislativa, di nuovi uffici giudiziari e costituenti la ragione giustificativa dei progetti di lavoro socialmente utile, aveva affermato che i progetti medesimi rispondevano all’esigenza di sopperire ad un generalizzato difetto di organico dei servizi dell’amministrazione della giustizia, anche negli ambiti non riguardati dall’istituzione di nuovi uffici, sicchè, a prescindere dallo svolgimento dell’accertamento demandato, ha ritenuto irrilevante il fatto che i prestatori interessati fossero stati adibiti ad uffici diversi da quelli contemplati nella novella predetta.

1.2. Si denuncia inoltre violazione e falsa applicazione o comunque erronea applicazione del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 3, – siccome applicabile ratione temporis – per avere il Giudice a quo ritenuto che i progetti di lavoro socialmente utile, incompatibilmente con le disposizioni anzidette, assolvano alla finalità di rimediare a carenze generali e strutturali dell’organico amministrativo, anzichè alla necessità di fronteggiare emergenze straordinarie e contingenti.

2. Il ricorso è privo di fondamento.

3. Innanzitutto, è erroneo l’assunto secondo cui la sentenza rescindente avrebbe delimitato l’accertamento di fatto rimesso al giudice di rinvio alla sola verifica del nesso causale tra l’assunzione degli odierni ricorrenti in regime di lavoro socialmente utile e l’assegnazione agli uffici giudiziari direttamente interessati dalle innovazioni legislative. Ad avviso di parte ricorrente, la Corte di cassazione in sede rescindente avrebbe demandato alla fase rescissoria il solo accertamento del concreto collegamento funzionale delle mansioni dei ricorrenti con le esigenze organizzative individuate, in relazione all’istituzione dei nuovi uffici, dei progetti così come interpretati e qualificati in sede di merito con effetto di giudicato.

4. Va premesso che il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell’osservanza dei relativi limiti la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda – invece – la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici (Cass. S.U. n. 10598 del 28 ottobre 1997; conf. Cass. nn. 9811, 12304 del 1998; nn. 1245, 5217, 8068 e 11290 del 1999; nn. 9244 e 10975 del 2000; nn. 5029, 10983, 11118 del 2001; nn. 11395 del 2002; nn. 1402 e 7635 del 2003; n. 14134 del 2004 e n. 9617 del 2009; v. pure, tra le più recenti, cfr. tra le più recenti, Cass. n. 16660 del 2017, n. 12103 del 2014).

4.1. In particolare, nei casi di cassazione per vizio di motivazione il giudice di rinvio deve evitare l’errore logico della sentenza cassata riesaminando i fatti ai fini di una valutazione complessiva, ma non è vincolato da ipotesi interpretative eventualmente prospettate dalla Corte di cassazione. Diversamente opinando si finirebbe con l’ammettere un apprezzamento dei fatti, precluso al giudice di legittimità, e il motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 5 marzo 2009, n. 5316, n. 11404 del 2010).

5. Pertanto, la Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio, non era vincolata ad alcuna ipotesi interpretativa e ben poteva porre a base del proprio convincimento le medesime fonti di prova apprezzate dal giudice di appello nella sentenza poi annullata, avendo solo l’obbligo di evitare, nel percorso argomentativo e valutativo delle prove, di incorrere nello stesso vizio che aveva inficiato la sentenza cassata. Deve quindi essere radicalmente escluso che sussistesse un vincolo da giudicato interno, derivante dalla cassazione per vizio di motivazione, incidente sugli accertamenti rimessi al giudice di merito. Ben poteva il giudice di rinvio riesaminare le stesse fonti di prova per giungere alle stesse o a diverse conclusioni, avendo solo l’obbligo di non incorrere nello stesso vizio in cui era incorso il primo giudice di appello.

6. Tale vizio consisteva nella genericità della motivazione con la quale era stata affermata, ma non giustificata, la sussistenza del collegamento fra le mansioni espletate e le esigenze straordinarie che pure quella Corte aveva ravvisato nei progetti di assunzione. Tale vizio è stato emendato nella sentenza emessa dal Giudice di rinvio, il quale ha riesaminato le medesime fonti di prova, rappresentate essenzialmente dai progetti prodotti in atti, e, interpretando gli obiettivi dichiarati nei progetti, ha affermato, sulla base di un diverso percorso argomentativo, ampiamente supportato in senso logico-giuridico, che le attività cui erano stati adibiti gli odierni ricorrenti non esulavano dai progetti di assunzione, ma rientravano in essi, seppure non afferenti in modo diretto agli uffici del Giudice di pace, delle sezioni stralcio e del Giudice unico di primo grado.

7. Quanto al secondo ordine di rilievi, va osservato che il tenore della sentenza impugnata non è conforme alla lettura che del suo contenuto è stata data dai ricorrenti per cassazione. E’ difatti privo di riscontro l’argomento, addotto sostegno dell’impugnazione, secondo cui il Giudice di rinvio avrebbe giustificato la legittimità dei rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti in quanto finalizzati ad assolvere a carenze generali e strutturali dell’organico amministrativo, anzichè alla necessità di fronteggiare emergenze straordinarie e contingenti. Non è questo l’ordine argomentativo sotteso al decisum: la sentenza impugnata ha desunto il carattere straordinario e urgente dei progetti dalla causale, agli stessi apposta (“miglioramento dell’efficienza dei servizi dell’amministrazione la giustizia negli uffici giudiziari”) che, alla stregua dell’interpretazione del complessivo tenore degli stessi atti, era dipendente, o comunque astretta da nesso di causalità diretta, dalla situazione organizzativa venutasi a creare “anche a seguito dell’entrata in funzione degli uffici del giudice di pace”. La situazione contingente era quindi ravvisabile, secondo la ricostruzione interpretativa desumibile dagli atti acquisiti al giudizio, in questo nesso causale tra l’entrata in vigore delle riforme organizzative del servizio giustizia e le carenze strutturali venutesi a creare in dipendenza di tali riforme. Le esigenze di natura prioritaria per le quali erano state stipulate le convenzioni traevano, quindi, fondamento da una situazione di carattere eccezionale e contingente indotta dalle innovazioni legislative incidenti sull’organizzazione giudiziaria; esse erano correlate causalmente non ad un generalizzato e strutturale difetto di organico dei servizi, ma ad una carenza nuova, in quel momento venutasi a creare, e giustificata da una situazione di carattere straordinario.

8. Alla stregua di tale ordine argomentativo, sotteso la decisione impugnata e facente riferimento alla situazione specifica accertata sulla base degli atti e collocabile al tempo della stipulazione dei contratti di lavoro, si rivela avulso dal decisum l’argomento assunto a sostegno di una presunta interpretazione delle risultanze documentali contrastante con il dettato legislativo.

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2018

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